Per le fatture elettroniche pagamento del bollo entro il 20 del mese successivo al trimestre di emissione. Le nuove regole, però, non operano per gli atti e i documenti fiscali informatici diversi dalle fatture elettroniche.
La novità, che avrà un impatto diretto già sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, è stata prevista dal decreto del ministro dell’Economia del 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 gennaio. In particolare, il Dm ha stabilito che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Per quanto riguarda l’ammontare da versare per le e-fatture emesse, sarà la stessa agenzia delle Entrate a comunicarlo al contribuente, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Nello specifico, l’informazione relativa all’ammontare dell’imposta dovuta sarà riportata all’interno dell’area riservata del contribuente, presente sul sito dell’Agenzia. È evidente che lo scopo della disposizione è quello di semplificare le modalità di pagamento delle imposte di bollo relative alle fatture elettroniche e facilitare così l’adempimento da parte del contribuente.
A completare il nuovo perimetro applicativo sono, poi, le due modalità di pagamento previste; difatti, sul sito dell’Agenzia sarà messo a disposizione un servizio che permetterà agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito sul conto corrente bancario o postale. In alternativa, il contribuente potrà utilizzare il modello F24 predisposto dall’Agenzia. Questa semplificazione è sicuramente apprezzabile, in quanto un calcolo automatizzato evita errori e consente ai contribuenti di verificare eventuali dimenticanze.
Per le fatture in formato Xml, non vanno comunque considerate tutte le altre modalità di pagamento, come il contrassegno o l’assolvimento dell’imposta mediante autorizzazione virtuale. In riferimento a quest’ultimo profilo, l’Agenzia ha recentemente chiarito con una Faq che i soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15 del Dpr 642/1972.
Si evidenzia, infine, che le fatture elettroniche per cui è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare annotazione specifica di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto ministeriale così modificato.
Resta, invece, fermo quanto già previsto dal Dm del 17 giugno 2014 per il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri (ad esempio il libro giornale), emessi o utilizzati durante l’anno. Il decreto in esame ha difatti espressamente lasciato inalterata la precedente modalità, che prevede il versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo o 29 aprile per gli anni bisestili, dopo avere calcolato quanto complessivamente dovuto per tutte le fatture elettroniche emesse durante l’anno.
In definitiva, la nuova disposizione introduce un sistema binario a seconda del tipo di documento a cui si riferisce l’imposta di bollo, aggiungendo di fatto al sistema e-fattura un automatismo che può risultare particolarmente agevole per gli operatori economici.
Fonte “Il sole 24 ore”