Attenzione alla rettifica Iva per i soggetti che «optano» per il nuovo regime forfetario, ampliato dalla legge di Bilancio 2019.
La più rilevante novità introdotta dalla legge di Bilancio 2019, articolo 1, comma 9 della legge 145/2018, per quanto riguarda il regime forfetario, è l’innalzamento della soglia di redditi che permettono l’accesso al regime in parola. Essa, infatti, viene portata genericamente a euro 65mila, eventualmente ragguagliati ad anno, tenuto conto che il nuovo comma 54 dell’articolo 1 della legge 190/2014, come sostituito dalla legge di Bilancio citata, dal primo gennaio di quest’ultimo anno stabilisce semplicemente e letteralmente che «I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo (sempre della legge 190/2014, ndA), se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000».
Al contrario, quindi, di quanto dispone la norma in vigore fino al 31 dicembre dello scorso anno, non è più necessario verificare tutta una serie di condizioni «accessorie» quali, per esempio, il non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato superiore a 5mila euro, e il non sostenimento di costi complessivi, per beni strumentali, non superiore a 20.000 euro, ferme restando, invece, alcune cause di esclusione.
Per quanto riguarda la determinazione del limite dei ricavi o compensi, mentre la norma fino al 31 dicembre 2018 stabilisce che non hanno rilevanza quelli derivanti da adeguamento agli studi di settore, vista la loro sostituzione con gli Isa, indici sintetici di affidabilità, la nuova norma dispone semplicemente che non rilevano gli eventuali «ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili», per migliorare il proprio profilo di affidabilità, mentre continuano ad assumere rilevanza l’esercizio di contemporanee attività contraddistinte da diversi codici Ateco.
Per chi decidesse di adire al regime forfetario, è bene far presente che il passaggio da un regime diverso, può far sorgere l’obbligo di effettuare una rettifica «a sfavore» della detrazione dell’imposta assolta a monte, già operata secondo le regole ordinarie.
Passando, infatti, da un regime che vede l’applicazione dell’imposta sulle operazioni attive, a un regime che è escluso dal suo campo di applicazione, la rettifica della detrazione deve essere effettuata sui beni e sui servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni ammortizzabili.
Più precisamente l’Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui un contribuente intenda accedere al regime forfetario dal 2019, esso è tenuto a rettificare l’imposta versando l’Iva detratta a suo tempo con riferimento alle merci in rimanenza al 31 dicembre 2018.
Per i beni ammortizzabili, la rettifica della detrazione va eseguita soltanto se non risultano trascorsi cinque anni dall’acquisto dello stesso ovvero dieci anni per i fabbricati o loro porzioni.
Dal punto di vista operativo, la rettifica deve essere effettuata nella dichiarazione Iva dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie ossia, nel caso specifico, nella dichiarazione Iva 2019 relativa al 2018.
Fonte “Il sole 24 ore”