Risoluzione 32/E del 19.03.2014
In particolare, il novellato art. 19, co. 3, D.P.R. 602/1973 innalza da due a otto il numero delle rate non pagate che determina l’annullamento di tale beneficio. Per quanto riguarda il numero di rate che fanno perdere il beneficio della rateazione, rileva il mancato pagamento anche di rate “non consecutive” nel corso dell’intero piano di rateazione.
La questione – In merito alla norma in esame, ci si chiedeva se l’innalzamento (da due a otto) del numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione, di maggior favore per il contribuente, fosse applicabile anche ai piani di rateizzazione già in essere alla data di entrata in vigore del “Decreto Fare”, ossia alla data del 22 giugno 2013.
Nota Equitalia 1° luglio 2013 – Sulla questione era intervenuta Equitalia con la Nota del 1° luglio 2013.
Nel richiamato documento, Equitalia estendeva, compatibilmente con la ratio della norma, l’innalzamento (da due a otto) del numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione ai piani di rateizzazione, non decaduti, già in essere alla data di entrata in vigore del “Decreto Fare”, ossia alla data del 22 giugno 2013, auspicando che la stessa fosse estesa anche in presenza di decadenza del beneficio intervenuta a tale data.
R.M. 32/E/2014 – Con la Risoluzione 32/E del 19.03.2014, l’Amministrazione Finanziaria estende l’innalzamento, da due a otto, del numero di rate, che fa perdere il beneficio della rateazione anche ai piani di rateizzazione pendenti – dunque non decaduti – alla data di entrata in vigore del “decreto del fare” ovvero alla data del 22 giugno 2013 (D.L. 69/2013, conv. con mod. L. 98/2013).
Le motivazioni sottostanti una tale interpretazione, favorevole al contribuente, sono individuabili nella ratio di altre disposizione presenti del Decreto del Fare sulla stessa materia.
Infatti, il citato Decreto Fare, con riferimento alla disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo, ha previsto che, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Anche tale disposizione risultava applicabile ai piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate estende l’innalzamento, da due a otto, del numero di rate, che fa perdere il beneficio della rateazione anche ai piani di rateizzazione pendenti, non decaduti, applicando il medesimo principio espresso dal Legislatore sul piano di rateazione straordinario previsto dal “decreto del fare” a favore del contribuente che si trovi “per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”.