Per sospendere il processo fiscale non serve l’adesione alla chiusura-liti

La sospensione del processo va concessa anche in presenza della sola eventualità di aderire alla definizione delle liti: non occorre infatti alcuna certezza in tal senso. È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza della Cassazione relativa al ricorso 2878/2013.
Per una lite pendente dinanzi alla Suprema Corte, la contribuente presentava nello scorso mese di novembre l’istanza di sospensione del giudizio per attivare la procedura per la definizione delle liti pendenti ai sensi dell’articolo 6 del Dl 119/2018.
La norma (comma 10) prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
La disposizione ha generato qualche perplessità poiché la locuzione «dichiarando di volersi avvalere» della definizione è stata interpretata da alcuni giudici di merito nel senso che la sospensione è subordinata alla “sicura” adesione all’istituto da parte del contribuente, e non per consentire la valutazione dello stesso.
Alcune commissioni tributarie, infatti, hanno rigettato la richiesta avanzata perché era stata manifestata solo l’eventuale adesione.
La Cassazione ora, invece, ha sospeso il giudizio precisando testualmente «in attesa dell’eventuale definizione».
Sembra così chiarito che non occorra l’effettiva adesione, ma la sospensione vada concessa anche solo affinché il contribuente possa valutare il da farsi.
È una conclusione di buon senso. Tale circostanza poteva desumersi già dal contenuto dell’ultimo periodo del comma in base al quale se, entro il prossimo 10 giugno, il contribuente deposita la definizione ed il relativo pagamento, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. Ciò significa, al contrario, che in assenza della citata definizione e del relativo pagamento, il processo riprende . Appare evidente quindi che la stessa disposizione prevede la possibilità che la lite non venga definita.
Dovrebbe così risolversi una questione controversa che rischiava di vanificare l’intento del legislatore. La norma, infatti, consente fino al 31 maggio 2019 di aderire alla sanatoria e, solo concedendo la sospensione, il contribuente può beneficiare dell’intero periodo e valutare concretamente le scelte da operare.
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Laura Ambrosi