Le autofatture da autoconsumo, da omaggio o per l’estrazione dei beni dal deposito Iva devono essere inviate al sistema d’interscambio con l’indicazione del codice TD01 e non con il codice TD20, codice che è utilizzabile solo per le «autofatture spia»; le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate tramite posta ordinaria o tramite Pec nei primi giorni di gennaio possono essere analogiche; la data della fattura immediata è la data di effettuazione dell’operazione, mentre per la fattura differita la data da indicare è la data di emissione della fattura elettronica. Sono alcuni dei chiarimenti forniti ieri dall’agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro promosso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Autofatture
Per le autofatture per omaggi, per autoconsumo o per destinazione a finalità estranee all’attività d’impresa era chiaro, in base alle Faq diffuse in precedenza dalla stessa Agenzia, che dovessero essere inviate al sistema d’interscambio. Quello che viene chiarito ora è che tali documenti devono essere classificati con il codice «tipo documento» TD01 vale a dire il codice identificativo delle fatture ordinarie. Non deve essere utilizzato il codice TD20 che, invece, è da utilizzarsi solo e unicamente per le autofatture emesse dal cessionario/committente nel caso in cui dopo quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione lo stesso non abbia ancora ricevuto la fattura elettronica relativa alla specifica transazione. In altre parole il «TD20» deve essere utilizzato solo per le autofatture di cui all’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/97.
Nelle risposte viene chiarito che analogo trattamento deve essere effettuato per le autofatture per l’estrazione dei beni da un deposito Iva ovvero per inviare volontariamente la cosiddetta «autofattura» di integrazione della fatture nazionali soggette a reverse charge.
A proposito delle autofatture di estrazione dal deposito Iva, è importante segnalare che secondo l’agenzia delle Entrate (anche se sul punto si esprime personalmente qualche dubbio) le stesse vadano obbligatoriamente inviate allo Sdi.
Emissione e ricezione
Un tema di particolare interesse riguarda la gestione delle fatture del 31 dicembre del 2018. In effetti, il tema che si poneva era di comprendere come dovessero essere emesse e gestite le fatture attive datate 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o tramite Pec nei primi giorni del 2019. In particolare ci si poneva il problema se le stesse dovessero essere trattate in elettronico o se potevano ancora essere emesse in analogico.
L’Agenzia, riprendendo a dire il vero un’integrazione fatta nelle Faq pubblicate sul sito, ribadisce che queste fatture possono essere emesse in analogico. Inoltre, in relazione al cessionario/committente, l’Agenzia sottolinea che le fatture possono essere detratte direttamente nel mese di gennaio 2019. Sempre per le fatture datate 30 dicembre 2018, inviate, in questo caso, elettronicamente con un lieve ritardo entro i primi giorni di gennaio 2019, l’Agenzia chiarisce che non si darà luogo a sanzioni in base all’articolo 6, comma 5 bis del Dlgs 472/97.
Fonte “Il sole 24 ore”