L’aumento delle misure sanzionatorie introdotto dall’articolo 1, comma 445 della legge di bilancio 145/2018, previsto per combattere il lavoro sommerso e irregolare e per tutelare la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applica immediatamente a tutte le condotte illecite riferibili all’anno in corso, mentre sono escluse quelle degli anni passati, indipendentemente dalla data di accertamento e/o contestazione.
Lo chiarisce la circolare 2/2019 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) del 14 gennaio , in cui sono state fornite le prime istruzioni sul nuovo inasprimento delle sanzioni amministrative e penali(si veda«Il Sole 24 Ore» del 4 gennaio 2019) dopo quello introdotto dall’articolo 14 del Dl 145/2013. L’Inl ricorda che l’aumento del 20% sulle sanzioni previste al 31 dicembre scorso si applica alle disposizioni seguenti, di cui si indicano i nuovi importi:
a) all’articolo 3 del Dl 12/2002 (convertito dalla legge 73/2002) che disciplina la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero, la quale, nelle varie ipotesi, è elevata da 1.500 a 9mila euro (occupazione in nero fino a 30 giorni), da 3mila a 18mila euro (occupazione in nero da 31 a 60 giorni) e da 6mila a 36 mila euro (periodo di lavoro in nero superiore a 60 giorni). Resta fermo che nell’ipotesi in cui l’irregolarità riguardi minori non in età lavorativa, la sanzione base era già di per sé aumentata del 20%;
b)all’articolo 18 del Dlgs 276/2003, che punisce l’irregolare e abusiva somministrazione di manodopera, la sanzione viene elevata a 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata. Secondo i nuovi termini, la sanzione non potrà comunque essere inferiore a 6mila e superiore a 60mila euro. Analoga sanzione è posta anche a carico dell’utilizzatore;
c)all’articolo 12 del Dlgs 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale di lavoratori. Anche in questa ipotesi subirà l’aumento la sanzione amministrativa, già da 150 a 500 euro per lavoratore interessato, nonché da 500 e 3mila euro ad addetto per il quale non sia avvenuta la regolare conservazione dei documenti;
d) ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del Dlgs 66/03 che sanzionano le violazioni in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali e ferie. Per tali violazioni le precedenti sanzioni da 200 a 9mila euro, a seconda anche del numero dei lavoratori, dal 1° gennaio 2019 saranno aumentate del 20 per cento.
La legge di bilancio prevede, invece, un aumento del 10% per tutte le violazioni alle disposizioni di cui al Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/08) e riguarda sia le sanzioni penali, sia quelle amministrative, le quali avevano già subito un aumento del 9,6% dal 1° luglio 2013 e uno ancora più recente dell’1,9% dal luglio 2018.
Il documento non dice nulla, invece, sulle sanzioni previste dall’articolo 14 del Testo unico, connesse con la sospensione dei lavori, che prevedono un importo aggiuntivo alle altre sanzioni, ossia se tale importo vada anch’esso aumentato del 10% anche sulla scorta delle precedenti esclusioni individuate, da ultimo, con la nota ministeriale 32 del 12 luglio 2016.
I proventi di queste maggiorazioni, entro il limite di 15 milioni l’anno, incrementeranno il Fondo risorse decentrate dell’Inl per la valorizzazione del suo personale.
Per semplificare gli adempimenti, si precisa ancora nella circolare, l’Ispettorato ha già avviato le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo, in attesa del cui rilascio le maggiorazioni troveranno applicazione utilizzando gli attuali codici.
Fonte “Il sole 24 ore”