Autore: Sandra Pennacini di Fiscalfocus
Primariamente occorre ricordare che al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, il contribuente può delegare esclusivamente un intermediario, intendendosi come tale solo un soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (Provv. Prot. n.291241/2018).
Esiste quindi una differenza basilare tra la delega alla consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche (aspetto passivo) e la diversa delega alla gestione della fatturazione attiva (e conservazione digitale). La prima, infatti, è come si è detto riservata ad un intermediario abilitato alla trasmissione dei dichiarativi, la seconda invece è libera da tale restrizione.
Gli intermediari articolo 3 comma 3 D.P.R. 322/1998
Diviene quindi fondamentale richiamare brevemente quali sono gli intermediari di cui all’art. 3 c. 3 del 322/1998 e successivi provvedimenti intervenuti.
Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (e le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro);
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, tra i quali diversi soggetti PA, ma anche gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari e coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale. Ed ancora, i notai iscritti nel ruolo indicato nell’articolo 24 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89. A questi si sono inoltre aggiunti, ma con esclusivo riferimento alla trasmissione telematica della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali gli iscritti all’albo professionale dei geometri e dei geometri laureati e gli iscritti all’albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa, gli iscritti all’albo degli Ingegneri, gli iscritti all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di “Architetto” o “Architetto iunior” e le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. Vi sono, ancora, autorizzazioni specifiche anche in ambito di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, concesse agli gli iscritti all’albo professionale dei Geometri e Geometri laureati, anche riuniti in forma associativa o tramite società tra professionisti iscritte al medesimo albo, agli iscritti all’albo degli Ingegneri e all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e Agenzie di pratiche amministrative.
Il CED privo di requisiti
Tornando al punto in esame, ovvero il rapporto CED / accesso alle fatture passive del contribuente, il passaggio dell’abilitazione Entratel, o per meglio dire il riconoscimento di soggetto rientrate tra quelli di cui all’articolo 3 comma 3 del DPR 322/1998 risulta fondamentale.
Laddove il CED sia esercitato sotto forma di ditta individuale, non avente i requisiti per essere riconosciuto come intermediario abilitato, non vi sarà modo di essere delegati.
Laddove, invece, il CED sia costituito sotto forma societaria, può venire in soccorso la disposizione di cui al D.M. 18 febbraio 1999, Ministero delle Finanze, che ha riconosciuto la qualifica di “altri incaricati della trasmissione” anche alle società, a condizione che l’abilitazione al servizio telematico sia richiesta a nome di uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e più precisamente: alle associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3 comma 3, lettere a) e b), del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 ed alle società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
Quindi, un centro di elaborazione dati, posseduto per più della metà del capitale sociale da soggetti aventi le caratteristiche per essere considerati “intermediario abilitato”, può a sua volta rivestire tale qualifica. Ciò che rileva è la partecipazione posseduta dal soggetto qualificante. Non potrà, quindi, richiedere abilitazione Entratel un CED che veda il soggetto qualificante quale socio di minoranza, anche laddove lo stesso fosse altresì amministratore.
La gestione del flusso telematico – il software
Nell’ipotesi in cui sia il CED ad essere intestatario delle licenze software per l’importazione massiva del flusso passivo dei contribuenti per conto dei quali cura l’elaborazione dati, e tale CED non riesca ad ottenere lo “status” di intermediario abilitato (in quanto ditta individuale non avente i requisiti, o società non avente quale socio di maggioranza un soggetto avente i requisiti), come si potrà operare?
Per rispondere alla domanda occorre innanzi tutto capire quale software si utilizza, o meglio quale metodologia di dialogo informatico sia in uso tra CED e contribuente. Infatti, molte sono le software house che – previa adesione al canale telematico gestito – consentono di “agganciarsi” per lo scaricamento dei dati avendo quale unica discriminante il possesso della dovuta licenza software da parte del CED e (ovviamente) il consenso del contribuente. Quello che avviene, infatti, è che il CED interroga non il “postino” SDI – che non consente accesso ai dati ai non intermediari abilitati – bensì il “sotto-postino” società fornitrice di servizi software, ed in tale ambito viene solo richiesto il permesso di accesso ai dati al contribuente interessato. Dunque, il problema in questa tipologia di infrastruttura non si pone ma, attenzione, laddove qualche documento fosse pervenuto secondo un canale diverso (es. PEC) lo stesso non sarà presente nel canale della software house, e pertanto non sarà prelevabile.
Se, invece, non si dispone di una infrastruttura del genere, ed anche se il cliente avesse intenzione di ricevere su PEC, non vi è altra alternativa che lo scaricamento massivo da Fatture e Corrispettivi (a meno che non sia il cliente stesso a fornire ogni singolo file, salvandolo all’atto di ricezione nella posta elettronica).
In questo caso, allo stato attuale, il CED privo di abilitazione Entratel non potrà far altro che appoggiarsi ad un intermediario abilitato, espressamente delegato dal contribuente, per lo scarico massivo, per poi importare i files nei propri gestionali tramite l’interfaccia prevista dal software in uso. Un’ultima alternativa potrebbe essere quella di dotare il contribuente di proprie credenziali di accesso, grazie alle quali sia il contribuente stesso ad effettuare il download massivo dei documenti, per poi trasmettere i files XML al CED per la successiva elaborazione.