Quando la società esercita un’attività riconducibile a quella svolta dal lavoratore
Deve essere definita la nuova incompatibilità per l’applicazione del regime forfettario prevista dalla lettera d) del comma 57 della legge 190/14, introdotta dalla legge 145/18. Si tratta della disposizione che prevede la causa di esclusione per i soggetti che «controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni». Le condizioni affinché scatti la causa ostativa devono essere due e cioè il controllo diretto ed indiretto della Srl e lo svolgimento di una attività similare.
I casi non sono frequenti ma quello tipico riguarda la professione del commercialista che partecipi a una Srl che svolga l’attività di elaborazione dati la quale venga utilizzata per la tenuta delle contabilità dei clienti. Ci si chiede se il socio della Srl, realizzando ricavi di importo non superiore a 65mila euro, possa applicare per la propria attività individuale di commercialista il regime forfettario.
Per stabilire il controllo viene spontaneo pensare all’articolo 2359 del Codice civile. Indubbiamente il controllo c’è se il professionista dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea. O tale controllo c’è se il commercialista aspirante forfettario possiede il 51% di una Srl la quale possiede il 51% di un’altra Srl che svolge l’attività di elaborazione dati.
Il comma 2 dell’articolo 2359 precisa che si computano anche i voti spettanti a persona interposta. A nostro parere non può essere automatico considerare ad esempio un familiare come persona interposta; cioè a dire che se le quote della Srl di elaborazione dati fossero possedute dai familiari dell’aspirante forfettario, sarebbe inibito a quest’ultimo il forfait. Ciò perchè quando il legislatore ha voluto considerare il familiare come un soggetto interposto lo ha detto espressamente.
Infatti nella medesima legge di bilancio al comma 70 in materia di credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, la norma esclude che tale attività, venga effettuata da società appartenenti al medesimo gruppo e cioè controllanti o controllate; aggiunge poi la norma che per le persone fisiche si tiene conto anche delle partecipazioni o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore individuati nell’articolo 5 del Dpr 917/86 (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo). Quindi in questo caso la parentela è prevista espressamente.
La normativa in materia di antiriciclaggio (articolo 4 del Dl 167 /90) specifica che vengono coinvolti anche i titolari effettivi e cioè le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano la persona fisica per conto della quale è realizzata una determinata attività; la circolare delle Entrate 38/13 classifica fra questi soggetti anche i familiari sempre con il grado di parentela di cui all’articolo 5 del Tuir, ma nella norma in materia di regime forfettario manca qualsiasi riferimento alle persone della famiglia.
A nostro avviso pertanto la causa di esclusione sussiste soltanto quando, il contribuente forfettario possiede la maggioranza assoluta dei voti nella Srl, anche per il tramite di società controllata.
Altra questione è quella di stabilire se nella ipotesi in cui il contribuente si trova in questa condizione possa liberarsi della partecipazione in Srl nel 2019 e questo non comprometta il regime forfettario per il medesimo periodo di imposta. La circolare dell’Agenzia 10/16 precisa che questo è possibile, ma la fattispecie esaminata riguardava la partecipazione in una società trasparente il cui reddito cadeva nella dichiarazione dei redditi del forfettario: la fattispecie della srl è diversa e purtroppo la regola è che le cause di esclusione non devono sussistere nel periodo di imposta di applicazione del regime forfettario.
Infine c’è la questione della incompatibilità con la Srl controllante che svolga una attività riconducibile a quella del forfettario. In questo ambito il codice di attività è certamente una utile indicazione, ma non può essere il solo. A nostro parere la causa di esclusione scatta quando l’attività svolta dalla srl potrebbe essere svolta anche dal professionista e questo è proprio il caso del commercialista che controlla una società di servizi contabili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Gian Paolo Tosoni
I casi non sono frequenti ma quello tipico riguarda la professione del commercialista che partecipi a una Srl che svolga l’attività di elaborazione dati la quale venga utilizzata per la tenuta delle contabilità dei clienti. Ci si chiede se il socio della Srl, realizzando ricavi di importo non superiore a 65mila euro, possa applicare per la propria attività individuale di commercialista il regime forfettario.
Per stabilire il controllo viene spontaneo pensare all’articolo 2359 del Codice civile. Indubbiamente il controllo c’è se il professionista dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea. O tale controllo c’è se il commercialista aspirante forfettario possiede il 51% di una Srl la quale possiede il 51% di un’altra Srl che svolge l’attività di elaborazione dati.
Il comma 2 dell’articolo 2359 precisa che si computano anche i voti spettanti a persona interposta. A nostro parere non può essere automatico considerare ad esempio un familiare come persona interposta; cioè a dire che se le quote della Srl di elaborazione dati fossero possedute dai familiari dell’aspirante forfettario, sarebbe inibito a quest’ultimo il forfait. Ciò perchè quando il legislatore ha voluto considerare il familiare come un soggetto interposto lo ha detto espressamente.
Infatti nella medesima legge di bilancio al comma 70 in materia di credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, la norma esclude che tale attività, venga effettuata da società appartenenti al medesimo gruppo e cioè controllanti o controllate; aggiunge poi la norma che per le persone fisiche si tiene conto anche delle partecipazioni o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore individuati nell’articolo 5 del Dpr 917/86 (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo). Quindi in questo caso la parentela è prevista espressamente.
La normativa in materia di antiriciclaggio (articolo 4 del Dl 167 /90) specifica che vengono coinvolti anche i titolari effettivi e cioè le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano la persona fisica per conto della quale è realizzata una determinata attività; la circolare delle Entrate 38/13 classifica fra questi soggetti anche i familiari sempre con il grado di parentela di cui all’articolo 5 del Tuir, ma nella norma in materia di regime forfettario manca qualsiasi riferimento alle persone della famiglia.
A nostro avviso pertanto la causa di esclusione sussiste soltanto quando, il contribuente forfettario possiede la maggioranza assoluta dei voti nella Srl, anche per il tramite di società controllata.
Altra questione è quella di stabilire se nella ipotesi in cui il contribuente si trova in questa condizione possa liberarsi della partecipazione in Srl nel 2019 e questo non comprometta il regime forfettario per il medesimo periodo di imposta. La circolare dell’Agenzia 10/16 precisa che questo è possibile, ma la fattispecie esaminata riguardava la partecipazione in una società trasparente il cui reddito cadeva nella dichiarazione dei redditi del forfettario: la fattispecie della srl è diversa e purtroppo la regola è che le cause di esclusione non devono sussistere nel periodo di imposta di applicazione del regime forfettario.
Infine c’è la questione della incompatibilità con la Srl controllante che svolga una attività riconducibile a quella del forfettario. In questo ambito il codice di attività è certamente una utile indicazione, ma non può essere il solo. A nostro parere la causa di esclusione scatta quando l’attività svolta dalla srl potrebbe essere svolta anche dal professionista e questo è proprio il caso del commercialista che controlla una società di servizi contabili.
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Gian Paolo Tosoni