Vendite da canale e-commerce senza corrispettivi telematici. Con la risposta a interpello 9/2019 pubblicata ieri 22 gennaio, l’agenzia delle Entrate, nel fornire indicazioni sulla gestione dei diversi canali di vendita e sulla relativa certificazione fiscale, ha chiarito come le vendite a distanza vere e proprie, cioè quelle realizzate senza la presenza fisica e simultanea di venditore e consumatore attraverso l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, sono esentate dagli obblighi di certificazione trattandosi di commercio elettronico indiretto. Per la cessione dei propri prodotti l’interpellante, utilizzando molteplici canali di vendita, era interessato infatti a conoscerne le corrette modalità di certificazione. In particolare, per le vendite dirette al pubblico viene rilasciata fattura ovvero corrispettivi telematici dato l’esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica degli stessi di cui al decreto legislativo n. 127 del 2015.
L’agenzia delle Entrate, riconfermando quanto indicato da ultimo con la risposta ad interpello 118/2018, ricorda come dal 1° gennaio 2019 le uniche modalità di certificazione dei corrispettivi sono quelle di rilascio di scontrini o ricevute fiscali ovvero la trasmissione dei corrispettivi giornalieri utilizzando i registratori telematici. Si possono a tal fine utilizzare anche Server-RT collocati per ciascun punto vendita in un unico idoneo locale centralizzato. Vengono invece escluse, con conseguente applicabilità di sanzioni, modalità alternative di comunicazione dei dati giornalieri, come quelle realizzate in base alla legge n. 311 del 2004 per la grande distribuzione organizzata, oppure con salvataggio dei dati in forme tali da garantirne l’immodificabilità come nel caso di utilizzo di sistemi di conservazione elettronica dei dati.
Al riguardo il contribuente istante risulta essere un soggetto che ha optato, a suo tempo, per la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo le modalità previste per la grande distribuzione organizzata dalla legge n. 311 del 2004. Tale opzione è venuta meno lo scorso 31 dicembre 2018 ma, in sede di conversione in legge (atto Senato 989) del Dl semplificazioni 135/2018 è stato presentato un emendamento volto a prorogare l’opzione esercitata per la Gdo sino al 31 dicembre 2019 sanando così le posizioni di quanti non hanno rifiscalizzato i punti vendita con i registratori di cassa o non hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Inoltre trattandosi del secondo interpello rilasciato sul medesimo a distanza di un mese, il che dimostra l’interesse generale alla specifica questione, e alla luce anche dell’imminente avvio dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi previsto da luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari oltre i 400mila euro e dal 1 gennaio 2002 per tutti, sarebbe opportuno prevedere una moratoria sanzionatoria analogamente a quanto già a regime per l’obbligo di fatturazione elettronica.
Infine, le altre modalità di vendita utilizzate dall’interpellante sono quelle tramite vending machine, non presidiate da un operatore, o mediante altre apparecchiature funzionanti senza presidio fisso e con consegna realizzata presso punti vendita non di proprietà dell’istante: in entrambi i casi, per l’agenzia delle Entrate si è in presenza di installazioni che vanno censite come vending machine in quanto ritenute comunque distributori automatici.
Fonte (Il sole 24 ore)