Valore ridotto alla comunicazione di notifica per posta

Se il contribuente contesta la mancata ricezione della raccomandata informativa, relativa alla precedente notifica di un atto impositivo, l’amministrazione non può limitarsi a esibire la cartolina compilata dall’ufficiale giudiziario e recante il numero di spedizione. Tale annotazione, infatti, non beneficia della fede privilegiata poiché il notificatore, essendosi avvalso del servizio postale, non può certificare fatti non avvenuti in sua presenza.

A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l’ ordinanza n. 1699 che è stata depositata ieri.

Un contribuente impugnava un estratto di ruolo eccependo, tra i diversi motivi, anche un vizio di notifica della cartella di pagamento stante l’assenza della raccomandata informativa.

Entrambi i giudici di merito confermavano la regolarità della notifica, dal momento che dalla relata risultava l’invio tramite servizio postale della predetta raccomandata.

Avverso la decisione di appello il contribuente ricorreva in Cassazione, lamentando una violazione delle norme sulla procedura notificatoria.

Si ricorda che nel caso di irreperibilità relativa, ossia quando il contribuente è momentaneamente assente, in base all’articolo 140 del codice di procedura civile, se non è possibile eseguire la consegna, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale ed affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, dandone notizia con raccomandata a/r (la cosiddetta “informativa”).

Il compimento delle formalità previste per il processo notificatorio deve risultare dalla relazione di notificazione che fa fede fino a querela di falso essendo attestata dall’ufficiale giudiziario operante (Cassazione 4844/93).

Nella specie, la Suprema corte ha rilevato che nella relata era indicato il numero della raccomandata inviata all’interessato.

Tuttavia, l’efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Ne consegue che quando il notificatore si avvale del servizio postale per l’inoltro della raccomandata informativa, nella relata si potrà al più dare atto di aver consegnato alle poste l’avviso informativo da spedire per raccomandata A/R, ma non è evidentemente attestabile anche l’effettivo inoltro.

Si tratta infatti, di un’operazione non eseguita in sua presenza e pertanto priva del carattere “fidefaciente” tipico della relata di notifica.

I giudici di legittimità hanno così chiarito che in simili ipotesi, l’eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso. Sarà poi l’ufficio notificante a dover dimostrare l’effettiva ricezione da parte del contribuente.

 Fonte “Il sole 24 ore”