La nuova rottamazione delle cartelle pronta ad accogliere anche chi non ha saldato entro il 7 dicembre scorso le somme dovute per il 2018. La riapertura dei termini è contenuta in un emendamento al Dl semplificazioni approvato dalle commissioni Lavori pubblici e Affari costituzionali del Senato. E non è la sola novità fiscale licenziata ieri. Tra queste, lo stop alla tassa sulla bontà con il ritorno dell’Ires agevolata al 12% per il non profit almeno fino a quando non saranno individuate «misure di favore», compatibili con le regole Ue, in linea con la riforma del terzo settore. Definito il perimetro di applicazione della web tax. C’è poi l’adeguamento alla direttiva Ue che semplifica l’Iva per l’e-commerce di prestazioni di servizi delle telecomunicazioni e teleradiodifussione offerti in forma digitale. Con lo stesso correttivo si prevede il rilascio della certificazione di regolarità fiscale per chi aderisce alla rottamazione delle cartelle. Mentre sul fronte contributivo viene concesso più tempo ai datori di lavoro per mettersi in regola e non essere sanzionati con il Durc: 24 mesi in luogo dei tre mesi attuali.
Riapertura rottamazione
Il correttivo consente l’accesso alla rottamazione-ter, introdotta dal Dl fiscale di fine anno, anche ai debitori che, dopo aver aderito alla rottamazione-bis (Dl 148/2017), non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le somme dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018. Attenzione, però. I debitori che vorranno salire sul treno della nuova definizione agevolata avranno tre anni per versare a rate gli importi dovuti e non cinque come prevede la rottamazione ter. Dovranno, quindi, concludere i pagamenti entro il 30 novembre 2021, anziché entro il novembre 2023.
Saldo e stralcio
Modificato anche il «saldo e stralcio», la definizione agevolata delle cartelle per chi è in difficoltà economica con un Isee fino a 20mila euro. Si precisa che le persone giuridiche, in quanto escluse da questa tipologia di sanatoria, non possono beneficiare del transito automatico dalla rottamazione-ter allo stesso «saldo e stralcio». Al contrario potranno transitare automaticamente nella rottamazione-ter anche i soggetti che non hanno versato integralmente, entro il 7 dicembre 2018, le somme dovute per la rottamazione bis, a condizione che versino entro il 30 novembre 2019 il 30% del totale dovuto e completino il pagamento entro il 30 novembre 2021.
Web tax
Con un altro emendamento approvato ieri dalle Commissioni si chiarisce che non si considerano servizi digitali, e quindi sono esonerati dall’applicazione della nuova digital tax introdotta dalla legge di Bilancio, la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell’interfaccia contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento. In questo modo, ad esempio, non rientrano tra le prestazioni oggetto di prelievo quelli forniti dalle imprese di telefonia, i servizi di pagamento digitali (Pay pal),il marketplace dei software, borsa italiana e borsa elettrica. Viene escluso anche lo svolgimento da parte di una sede di negoziazione o di un internalizzatore sistematico delle attività e dei servizi di investimento. Non sconteranno la web tax anche le attività e i servizi di investimento e i servizi di ausilio alla concessione di prestiti da parte di un soggetto che fornisce servizi di crowdfunding autorizzato.
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Marco Mobili