Modifiche a pioggia dal decreto di recepimento della direttiva antielusione, ma senza lo stravolgimento delle regole interne che erano in gran parte già allineate con i principi comunitari. Il Dlgs 142/2018 interviene su molte disposizioni del Tuir, ma non tocca la norma generale anti-abuso e neppure i principi base del sistema.
Fiscalità di vantaggio
Un’ampia area di modifiche ha riguardato le disposizioni sui paesi a fiscalità privilegiata e le relative ricadute in termini di imposizione di dividendi, capital gain e Cfc. Si tratta dell’ennesima riscrittura dei criteri di selezione dei paradisi fiscali, dopo l’abbandono delle «black list» sostituite appena tre anni fa da una analisi fai da te da parte dei contribuenti. Dal 2019, si cambia ancora per passare ad un doppio binario: test della tassazione effettiva per le partecipazioni di controllo e verifica della aliquota nominale per quelle sotto soglia, auspicando che le Entrate forniscano presto agli operatori istruzioni complete e, laddove possibile, modalità semplificate per svolgere i confronti richiesti dalla legge.
Gli interessi passivi
L’altro intervento correttivo si è focalizzato sulla disciplina degli interessi passivi. Il nostro Rol, in vigore da oltre 10 anni, era sostanzialmente adeguato ai criteri comunitari. Ciononostante, il legislatore ha inteso riscrivere l’intero articolo 96 del Tuir scardinando, tra l’altro, alcune regole poste a tutela dei contribuenti (il cui contenuto non pareva, peraltro, poter stimolare comportamenti “elusivi”) come l’esonero per gli interessi capitalizzati (da portare sotto Rol, con una forte penalizzazione per le imprese di costruzione) e quello per i mutui ipotecari delle immobiliari di gestione. Esonero, quest’ultimo, ripristinato a tempo di record dalla legge di Bilancio 2019. Si passerà inoltre dal semplice dato contabile a un parametro “fiscale”, cioè calcolato apportando alle voci del conto economico che rientrano nel Rol, le variazioni previste dal Tuir, con un effetto finale pressoché irrilevante, se non fosse per l’inutile complicazione nei calcoli dei contribuenti. Va invece nella giusta direzione di fornire regole chiare e certe, l’introduzione, dopo tanti anni di dubbi, di una definizione puntuale del concetto di intermediario finanziario ai fini fiscali.
Fonte “Il sole 24 ore”