La Pec con la quale l’agenzia delle Entrate rende noto al sostituto d’imposta che il suo consulente del lavoro, autorizzato alla ricezione dei risultati contabili dei modelli 730-4, ha comunicato la risoluzione del rapporto di delega, impone al datore di lavoro di provvedere all’aggiornamento dell’indirizzo telematico. Se non adempie, l’Agenzia cancella l’indirizzo e il sostituto è tenuto a compilare e a inviare entro il 7 marzo il quadro CT della certificazione unica. Lo precisa la circolare n. 3/E del 25 gennaio 2019 con la quale la Direzione centrale dei servizi fiscali sottolinea come diversi sostituti, nonostante l’invito formulato dall’Agenzia, non abbiano comunicato il nuovo indirizzo al quale devono essere inviate le risultanze dei modelli 730.
La questione trae origine dall’articolo 2 del decreto legislativo 175/2014 il quale, modificando l’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del Dm 164/1999, ha previsto che a partire dal 2015 i sostituti d’imposta devono comunicare, entro il 7 marzo, la sede telematica dove ricevere i modelli 730-4 attraverso il flusso informativo delle certificazioni uniche (Cu).
La comunicazione della sede telematica può essere effettuata con la Cu, attraverso la compilazione dell’apposito quadro CT, oppure con il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (Cso). Il quadro CT è riservato ai sostituti d’imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato, a partire dal 2011, il modello Cso.
Tenuto conto che le Cu devono essere presentate entro il 7 marzo, e che sono considerate tempestive le Cu inviate entro 5 giorni dalla ricevuta di scarto, al fine di gestire i processi relativi all’acquisizione dei dati delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4, dopo la prima metà del mese di marzo non è più consentito inserire all’interno della Cu il quadro CT. Ne consegue che l’Agenzia prenderà in considerazione solo i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro la predetta data (circolare 4/E/2018). Il modello Cso è invece utilizzato dai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello Cso e che non hanno trasmesso il quadro CT, oppure nel caso in cui intendano variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello Cso o con il quadro CT della Cu. Detto modello deve pertanto essere utilizzato per modificare: la sede telematica propria o dell’intermediario già scelto; l’intermediario sostituito con altro intermediario; l’utenza telematica da Fisconline a Entratel; l’intermediario con il sostituto stesso o viceversa. Potrebbe però verificarsi che sia l’intermediario (normalmente il consulente del lavoro) a comunicare tramite Pec alle Entrate l’avvenuta risoluzione del mandato, a suo tempo conferitogli dal proprio cliente, per ricevere telematicamente i modelli 730-4. In tal caso l’Agenzia invia a quest’ultimo un messaggio Pec con il quale lo invita ad effettuare la variazione comunicando, con il modello Cso, il nuovo intermediario o la sostituzione dell’intermediario con se stesso.
Qualora il sostituto non adempia, l’Ade provvederà alla cancellazione dell’indirizzo telematico dell’intermediario che ha reso nota la cessazione del rapporto, con la conseguenza che il sostituto sarà tenuto in sede di trasmissione delle Cu, entro il 7 marzo, a compilare il quadro CT, per comunicare il nuovo indirizzo telematico non essendo più possibile avvalersi del modello Cso.
Fonte “Il sole 24 ore”