Le cessioni di “gel energetici” e “bevande proteiche” sono soggette all’aliquota Iva ordinaria, e non a quella agevolata del 10% prevista al punto 80) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.
Con la risposta n. 12 di ieri, l’amministrazione finanziaria ritorna, dopo non appena dieci giorni (si veda risposta n. 8 del 18 gennaio 2019 e prima ancora risposta n.1 del 4 settembre 2018), sul tema del trattamento Iva applicabile agli integratori alimentari e ai prodotti nutrizionali.
La difficoltà del contribuente nello stabilire se prodotti di questo genere rientrino nella disciplina Iva agevolata, in quanto «preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove (v.d. ex 21.07) esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura», è collegata alla diversa classificazione doganale che i prodotti in argomento possono subire in relazione alla loro composizione.
Nell’ultimo caso sollevato dal contribuente, l’agenzia delle Dogane aveva già classificato i prodotti con codice NC 2202 9919 e 2202 999, e non NC 21.06. Considerando che tale ultimo codice NC 21.06 corrisponde alla voce 21.07 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata al punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, l’esclusione dalla stessa comporta di conseguenza l’esclusione dall’applicazione dell’Iva al 10%.
La correlazione fra i beni elencati nella tabella e le voci doganali non è sempre di facile interpretazione. In particolare, nei casi in cui non è menzionata né la relativa norma né la voce doganale, per stabilire la corretta aliquota Iva di un prodotto, occorre far riferimento alle comuni regole merceologiche di identificazione dei beni. Per questo motivo è necessario sempre verificare in dettaglio il caso concreto e rivolgersi alle amministrazioni finanziarie laddove sussistano delle difficoltà.
Fonte “Il sole 24 ore”