È Illegittimo l’avviso di accertamento notificato al socio di minoranza di una Srl «a ristretta base» che può dimostrare di non conoscere il processo verbale di constatazione (Pvc) da cui scaturisce l’accertamento societario, nel frattempo divenuto definitivo. Lo afferma la Commissione tributaria regionale delle Marche, con la sentenza 515/06/2018 (presidente Boretti, relatore Nitri).
La decisione valorizza l’effettiva conoscenza degli atti prodromici all’emanazione degli avvisi di accertamento, quale indispensabile elemento alla base del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente (in senso contrario, si vedano la Ctp Caltanissetta 1176/01/2016 commentata sul Il Sole 24 Ore del 12 dicembre 2016).
L’avviso di accertamento (basato su un Pvc della guardia di Finanza) notificato alla società (Srl composta da due soci) si era reso definitivo per assenza di impugnazione, mentre quello notificato al socio di minoranza (non amministratore), secondo la Ctp, era da considerarsi illegittimo per violazione dell’articolo 42 del Dpr 600/1973. Tale disposizione prevede, a pena di nullità, che se la motivazione dell’atto di accertamento fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che non ne riproduca il contenuto essenziale. Il che, secondo i giudici di primo grado, non era avvenuto nel caso di specie.
L’agenzia delle Entrate obiettava sul punto, sostenendo che il Pvc doveva comunque ritenersi conosciuto da entrambi i soci, considerata la ristrettezza della base sociale.
La tesi non convince la Ctr, che conferma la decisione di primo grado dopo aver verificato che la motivazione dell’avviso di accertamento conteneva solo un breve riferimento al Pvc notificato alla società, senza alcuna ulteriore indicazione circa il fondamento del maggior reddito accertato. Ciò ha privato il contribuente della concreta possibilità di controdedurre nel merito dei maggiori ricavi imputati alla società e, conseguentemente, dei maggiori imponibili a lui attribuiti.
La «trasparenza sostanziale» delle piccole Srl – sconosciuta al legislatore ma costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Il Sole 24 Ore del 16 e del 30 ottobre 2017) – pone non pochi problemi sotto l’aspetto della tutela del diritto di difesa del socio minoritario, spesso completamente ignaro delle vicende societarie.
Sul punto la Cassazione (ordinanza 15542/2017) non ritiene applicabile a questa fattispecie l’istituto del litisconsorzio necessario (articolo 14, Dlgs 546/92), ritenuto inevitabile sia per i soci delle società di persone (Sezioni unite 14815/2008) che per le Srl che hanno optato per il principio di trasparenza in base all’articolo 116 del Tuir (pronunce 9751/2017 e 24472/2015).
Si è affermato, invece, il diverso principio del «rapporto di pregiudizialità necessaria», secondo cui il procedimento relativo al socio deve essere sospeso (in base all’articolo 295 del Codice di procedura civile e dell’articolo 39, comma 1-bis, Dlgs 546/92), in attesa che divenga definitivo quello relativo alla società (tra le altre, ordinanza 8988/2017). Nel caso di specie, tuttavia, tale rapporto non rilevava, essendosi oramai consolidato l’accertamento verso la società.
© RIPRODUZIONE RISERVATA “Il sole 24 ore”
Giorgio Gavelli