Processo tributario telematico: attestano anche i difensori privati

Anche i difensori dei contribuenti potranno autenticare i documenti estratti dal fascicolo processuale e, in caso di spese di lite compensate, il contributo unificato rimane tutto a carico della parte privata. Sono questi i chiarimenti forniti dal Mef in occasione di Telefisco 2019 e pubblicati per la prima volta in questa pagina.
Attestazione di conformità
Tra le novità introdotte dal decreto fiscale (Dl 119/2018) in tema di processo tributario telematico c’è il potere di certificazione della conformità.
L’attestazione di fatto “garantisce” che la copia informatica (anche per immagine) di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento sia “identica” al suo originale o alla sua copia conforme su supporto analogico.
Il nuovo articolo 25-bis del processo tributario (Dlgs 546/1992) prevede che tale attestazione possa essere eseguita da «il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti nel citato Albo per la riscossione degli enti locali» (secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, Dlgs 82/2005).
La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto o presente nel fascicolo informatico. Nel compimento dell’attestazione, per espressa previsione normativa, i difensori e i dipendenti assumono a ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
Da una prima lettura della norma sembrava che tale possibilità di attestazione fosse riservata ai difensori della parte pubblica. Per questo motivo è stato posto un quesito in occasione di Telefisco 2019. Il Mef ha precisato che il nuovo articolo 25-bis è riferito ai difensori di tutte le parti, e quindi anche del contribuente, i quali potranno così estrarre copie e attestarne la conformità della copia. È stato altresì precisato che le attestazioni sono in esenzione del pagamento di eventuali diritti.
È un chiarimento utile alla vigilia del processo tributario telematico obbligatorio, infatti, dal prossimo 1° luglio: unitamente ad altre novità introdotte, come ad esempio le udienze in videoconferenza, consentirà effettivamente di gestire l’intero processo anche a distanza, con evidente beneficio in termini di spese per i contribuenti.
Spese di lite compensate
Un’altra questione controversa riguardava l’obbligo di restituzione da parte dell’ente impositore della metà del contributo unificato nelle ipotesi in cui il giudice tributario dispone la compensazione delle spese di lite. Il Mef ha innanzitutto precisato che il contributo unificato per il processo tributario è regolato da una specifica disciplina all’interno della quale non possono trovare applicazione, neanche in via analogica, le disposizioni previste per i processi civile e amministrativo.
Per il rito tributario, la Corte di cassazione ha individuato la natura di obbligazione ex legge del contributo unificato tributario gravante sulla sola parte soccombente, soltanto nel caso di espressa sua condanna alle spese del giudizio nelle statuizioni della sentenza (Cassazione 2691/2016 e 23830/2015). A ciò consegue che la restituzione del contributo unificato a carico del contribuente può avvenire solo in ipotesi di condanna alle spese di giudizio dell’ente impositore. Quando è invece disposta la compensazione, rimangono interamente a carico della parte privata, compreso il contributo unificato.
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Laura Ambrosi
Antonio Iorio