Disco rosso al saldo e stralcio per gli avvisi bonari. Possono invece senz’altro rientrare nella nuova sanatoria tutti i debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, eseguite in base agli articoli 36 bis, Dpr 600/1973, e 54 bis, Dpr 633/1972. Si tratta delle prime significative risposte dell’agenzia delle Entrate, fornite nel corso di Telefisco, sulla nuova definizione agevolata della legge di Bilancio 2019.
La prima risposta era abbastanza scontata ma lascia ugualmente insoddisfatti. Non si può fare a meno di notare che da tutte le sanatorie della pace fiscale restano sempre fuori gli avvisi bonari. Il contribuente che, magari con fatica, è riuscito a tenere in piedi la rateazione degli avvisi, anche con un Isee basso, non potrà fruire dello stralcio, solo perché non si è in presenza di importi affidati all’agente della riscossione.
La seconda risposta presenta, invece, alcuni profili di interesse. La liquidazione delle dichiarazioni può determinare l’emersione sia di imposte dichiarate e non versate sia la richiesta di maggiori imposte per il disconoscimento, ad esempio, di oneri deducibili. Detto in altri termini, la procedura di cui all’articolo 36 bis può essere meramente liquidatoria, quando si limita al recupero dei tributi evidenziati in denuncia, oppure accertativa, quando si risolve nella rettifica dei dati dichiarati. Occorre stabilire se le iscrizioni a ruolo conseguenti possano, in entrambi i casi, beneficiare dello stralcio.
A ben vedere, nella normativa di riferimento si richiamano i debiti rinvenienti sia dall’omesso versamento di imposte risultanti dalla dichiarazione sia dalle attività di liquidazione sopra indicate. La formulazione di legge potrebbe prestarsi ad una duplice lettura. Da un lato, potrebbe arguirsi che i due requisiti debbano coesistere. Se così fosse, sarebbero ammessi allo stralcio gli omessi versamenti delle imposte dichiarate purché questi emergano dalle procedure liquidatorie, in base agli articoli 36 bis/600 e 54 bis/633.
Si ritiene, tuttavia, che non sia questo il senso della legge e che la particella «e» che connette le due fattispecie (omesso pagamento di imposte dichiarate, da un lato, e iscrizioni da 36 bis, dall’altro) abbia la funzione di ammettere entrambe, separatamente considerate, ai benefici di legge. Questo, se si vuole, anche per motivi di semplificazione, poiché non sarebbe stato sempre agevole riscontrare con precisione le ragioni del recupero. Si pensi, ad esempio, alla correzione di errori materiali di riporto di somme commessi dal contribuente: la liquidazione che ne scaturisce come sarebbe stata interpretata ai fini dello stralcio?
La risposta dell’Agenzia sembra confermare la lettura estensiva dell’ambito della definizione agevolata, poiché si riferisce a tutti i tributi rivenienti dalle ridette attività di liquidazione, senza distinzione alcuna.
È di interesse anche l’ulteriore precisazione in ordine ai tributi ammessi alla sanatoria. La norma, in effetti, non detta alcuna elencazione tassativa delle imposte definibili. Ciò che conta è che il debitore sia una persona fisica e che l’affidamento derivi dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali. Ne consegue che nulla osta a che lo stralcio includa anche tutte le imposte sostitutive dell’Irpef che, in quanto tali, sono oggetto delle medesime procedure di controllo. Si pensi ad esempio alla cedolare secca sulle locazioni immobiliari. L’agenzia delle Entrate ha confermato l’esattezza di questa conclusione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA “Il sole 24 ore”
Luigi Lovecchio