Niente esterometro né spesometro per le operazioni tax free shopping i cui dati sono trasmessi attraverso il sistema Otello. Con la risposta a consulenza giuridica 8/2019 (clicca qui per consultarla ), pubblicata ieri 7 febbraio 2019, richiamando il principio dello once only, secondo cui dati ed informazioni già comunicati a una pubblica amministrazione non possono essere nuovamente richiesti al cittadino, l’agenzia delle Entrate ha escluso espressamente l’obbligo di comunicare, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione, i dati delle fatture elettroniche “estere” quando inviate ai fini dell’applicazione del “visto uscire” e del rimborso dell’Iva assolta all’acquisto. Andranno comunque trasmessi con l’esterometro non solo i dati delle fatture passive estere ma anche quelli di fatture attive, Ue ed extra-Ue, non inviati con Otello né trasmessi con il codice convenzionale a sette «X» al Sistema di interscambio (Sdi).
La corretta emissione in modalità elettronica attraverso Otello esclude anche l’obbligo di trasmettere i dati di tali fatture con lo spesometro che, abrogato a partire dal 1 gennaio 2019, dovrà comunque essere inviato entro il 28 febbraio 2019 per le operazioni effettuate nel corso del 2018. Al sistema Otello, gestito dall’agenzia delle Dogane, devono essere infatti trasmessi telematicamente i dati delle fatture emesse per le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti non passivi d’imposta domiciliati o residenti extra-Ue. Tale adempimento è sufficiente ad assolvere perciò a tutti gli obblighi comunicativi anche nei confronti dell’agenzia delle Entrate grazie alla sempre maggiore integrazione tra dati e servizi delle diverse amministrazioni.
L’invio tramite Otello esonera quindi gli esercenti che emettono fatture tax free dal reinviare i medesimi dati con l’esterometro, la cui prima scadenza è fissata al 28 febbraio prossimo, ma anche con lo spesometro in vista dell’ultima trasmissione anch’essa fissata a fine Febbraio. Si ritiene comunque che nessuna contestazione dovrebbe essere rilevata nei confronti degli esercenti laddove trasmettano i medesimi dati per assolvere i diversi adempimenti ad oggi previsti, e cioè Otello, esterometro e spesometro.
Fonte “Il sole 24 ore”