La rottamazione-ter riparte e riapre ai respinti dal «saldo e stralcio»

La terza rottamazione è pronta ad accogliere altri contribuenti. Con le novità del cosiddetto decreto semplificazioni viene esteso l’accesso ai contribuenti che non hanno versato, entro il 7 dicembre 2018, le rate dovute per le precedenti rottamazioni (articolo 3, comma 23, del Dl 119/2018, come modificato dal decreto semplificazioni).
Per accedere alla rottamazione ter, questi soggetti devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019.
Le altre otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.
Resta fermo che, così come per gli altri contribuenti che intendono avvalersi della terza rottamazione, si deve presentare la domanda all’agente della Riscossione entro il 30 aprile 2019.
Un’altra novità del decreto semplificazione riguarda i debitori che presentano entro il 30 aprile 2019 la dichiarazione per accedere alla speciale definizione a saldo e stralcio e che vengono “respinti” perché non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, o la presenza di debiti diversi da quelli definibili in base alle norme sulla speciale definizione, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo il saldo e stralcio.
Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019 che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della Riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter di cui all’articolo 3 del Dl 119/2018, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine.
È inoltre stabilito che, limitatamente ai debiti di cui all’articolo 3, comma 23, del decreto legge 119, cioè i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da pagare relative alle precedenti rottamazioni, devono essere versate in unica soluzione o in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30%, entro il 30 novembre 2019.
Il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Per accedere alla definizione a saldo e stralcio deve sussistere una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, che si verifica nel caso in cui l’Isee del nucleo familiare non è superiore a 20mila euro.
Al riguardo, si ricorda che l’Isee è l’indicatore della situazione economica equivalente, che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Le persone fisiche, che possono accedere alla quarta rottamazione a saldo e stralcio, con sconti variabili dal 65 al 90%, possono anche “abbandonare” le precedenti rottamazioni che non si sono ancora perfezionate con il versamento delle somme dovute.
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Salvina Morina
Tonino Morina