Dl semplificazioni, e-fatture sanitarie in formato cartaceo

La conversione (legge n. 12/2019, pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale) del decreto semplificazioni completa la mappa dei divieti per la fatturazione elettronica applicabili nel 2019 stabilendo, nella sostanza, che le fatture emesse da chiunque per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche devono essere solo cartacee. Pertanto, per le prestazioni sanitarie la disciplina si allinea completamente alle prescrizioni del Garante privacy contenute nel provvedimento del 20 dicembre 2018.
Il divieto di fatturazione elettronica si poggia sull’articolo 10-bis del Dl 119/2019 che, dopo l’intervento di modifica della legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 53, della legge 145/2018), stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare allo stesso Sts.
L’articolo 9-bis, comma 2 inserito dal Ddl in sede di conversione del decreto legge 135/2018, aggiunge il divieto anche in capo ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sts, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Quindi, gli elementi distintivi dei soggetti e delle prestazioni per cui trova applicazione il divieto di fatturazione elettronica per il 2019, appaiono ora più netti valendo:
per tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche da qualunque soggetto, anche non autorizzato in base all’articolo 8-ter del Dlgs 502/1992, senza alcuna distinzione, anche quando il beneficiario abbia opposto il rifiuto per la trasmissione al Sts; quindi rientrano nel divieto anche le prestazioni dei fisioterapisti, quelle sanitarie di assistenza protesica;

per le prestazioni veterinarie rese dai soggetti tenuti ad inviare i relativi dati al Sts.
Come confermato dalla risposta della Faq 58, rientrano nel divieto i soggetti come gli ospedali, case di cura e di riposo, che si trovano ad emettere fatture per prestazioni in parte sanitarie e in parte non sanitarie. Quindi, nel caso in cui la fattura contenga sia addebiti per spese sanitarie sia altre voci di spesa, la fattura deve essere sempre cartacea. Inoltre, partendo dal contenuto letterale dell’articolo 9-bis, comma 2, occorre fare una distinzione; si deve ritenere che eventuali fatture emesse da soggetti Iva intestate ad altri soggetti, comunque diversi dai consumatori finali persone fisiche, beneficiari delle prestazioni sanitarie:
ove debbano riportare elementi identificativi, devono essere cartacee;
se non riportano dati che consentano di individuare i destinatari delle prestazioni devono essere elettroniche.
Allo stesso modo resta obbligatoria la e-fattura per le prestazioni veterinarie rese da soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sts.
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Marco Magrini
Benedetto Santacroce