Una delle maggiori novità della legge di Bilancio 2019 è rappresentata dall’introduzione della mini Irpef anche per le imprese minori, ivi compresi i soggetti in contabilità semplificata. Tra le variabili richieste dalla normativa vi è la destinazione dell’utile di esercizio ad una voce del patrimonio netto.
A tal fine, il comma 39 dell’articolo 1 della legge 145/2018 prevede che rilevino le riserve di utili disponibili già «accantonati a riserva nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018»: tale parametro dovrà essere considerato al netto di qualsivoglia decremento del patrimonio netto per eventuali attribuzioni effettuate nei confronti dei soci. Si tenga presente, inoltre, in sede di determinazione delle eventuali variazioni non sono considerate le riserve indisponibili e quelle createsi per eventuale differenza valutative.
Da queste considerazioni discendono inevitabilmente alcune osservazioni. In particolare:
1) per il calcolo dell’agevolazione è necessario avere un patrimonio netto positivo, in quanto un valore negativo determinerebbe la necessità del suo ripianamento per poi accedere all’agevolazione in questione;
2) i prelievi effettuati dai soci nel corso dei periodi d’imposta antecedenti all’introduzione del beneficio fiscale in commento, costituiscono un decremento al patrimonio netto (confronta Cassazione 10786 del 9 luglio 2003);
3) le eventuali riserve da rivalutazione dei beni non rientrano nel calcolo della mini Irpef. In questo caso, quindi, anche le imprese minori sono impossibilitate a “utilizzare” il comma 940 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 al fine del calcolo dell’agevolazione;
4) infine, non possono usufruire del beneficio, per ratio legislativa e sempreché venga confermata tale interpretazione dall’Agenzia, coloro i quali, quindi, si trovino ad avere un patrimonio netto negativo.
Una delle possibili modalità per beneficiare di tale agevolazione a fronte di un patrimonio netto negativo, specie per le imprese minori (a prescindere dal regime contabile), potrebbe essere rappresentata dal ricorso alla rivalutazione dei beni al comma 940 dell’ultima legge di Bilancio, il quale oltre alla rideterminazione del valore dei cespiti, permette di allocare una riserva da rivalutazione come voce del patrimonio netto. In tal modo è possibile che l’impresa minore ritorni ad avere un patrimonio netto positivo o comunque superiore allo zero.
Per inciso, si ricorda a tal proposito la sentenza n. 23 del 3 gennaio 2017 della prima sezione civile della Cassazione, che ha avuto il pregio di sviluppare talune considerazioni decisamente rilevanti ai nostri fini, e più precisamente:
a) non vi è per le società di persone l’obbligo del ripianamento delle perdite conseguite, potendo le stesse essere riportate a nuovo senza la necessità che la società sia messa in liquidazione od obbligata al ripianamento delle perdite con effetto immediato;
b) pur in mancanza di questa obbligatorietà, non è consentito ripartire utili senza tener conto del disposto dell’articolo 2303 del Codice civile, che consente la distribuzione degli utili solo in presenza di un patrimonio netto effettivo dell’impresa;
c) entrambi questi ragionamenti dovrebbero valere anche per le ditte individuali, relativamente alla necessità di avere quanto meno un patrimonio netto aziendale non negativo al fine di poter accedere all’agevolazione in questione.
Compiute queste debite premesse, è evidente che risulta complementare e di grande interesse poter usufruire della rivalutazione dei beni, così come previsto dalla legge di Bilancio 2019, che consente l’iscrizione come contropartita di una riserva di patrimonio netto. Tale riserva, pur essendo esclusa dal conteggio della mini Irpef, risulta di assoluta utilità ai fini del ripianamento di un eventuale patrimonio netto negativo e/o per elidere perdite pregresse.
La circolare 57/E/2002, che ha interpretato la rivalutazione dei beni ex lege 448/2001 (identica normativamente a quella attuale) ha molto ben identificato il caso rispetto all’impiego della riserva per le finalità di cui sopra. Tant’è vero che a tal proposito la circolare recita che «l’utilizzo del saldo a copertura delle perdite è irrilevante fiscalmente e non determina il riconoscimento dei maggior valori all’attivo». Quindi anche l’Agenzia rileva che «il saldo attivo di rivalutazione può essere liberamente destinato a copertura delle perdite».
Fonte “Il sole 24 ore”