I soggetti che non hanno versato le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 della rottamazione-bis entro il 7 dicembre per accedere alla rottamazione ter devono presentare il modello Da 2000 – 2018 entro la fine di aprile. Se il debitore compila la domanda di saldo e stralcio senza indicare il valore Isee oppure indicando un valore scaduto la domanda sarà convertita in richiesta di rottamazione-ter, con pagamento della prima rata a novembre 2019. Sono le principali precisazioni che si ricavano dalla lettura dei nuovi modelli e delle nuove istruzioni pubblicati sul sito di agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) per recepire le modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto sulle semplificazioni (legge 12/2019)
I soggetti che hanno omesso il versamento delle prime tre rate della rottamazione-bis entro il 7 dicembre possono accedere alla nuova definizione agevolata degli affidamenti. In tal caso, il versamento deve avvenire entro tre anni in luogo di cinque. Inoltre, mentre l’ingresso nella rottamazione ter è automatico per chi ha rispettato la scadenza del 7 dicembre, i debitori che non hanno pagato o hanno pagato in ritardo, anche per un solo giorno, le somme in esame, a tale scopo, devono presentare l’istanza entro il 30 aprile prossimo.
Con riferimento al saldo e stralcio, la stessa legge di conversione del decreto semplificazioni ha dimezzato (da otto a quattro anni) il periodo di pagamento del carico definito in tutti i casi in cui il debitore confluisca nella rottamazione ter, per difetto dei requisiti di accesso allo stralcio. Si tratta dei casi in cui il valore Isee è più alto di 20mila e/o i debiti inclusi nell’istanza non rientrano in quelli previsti dalla legge (ad esempio, debiti da accertamenti esecutivi).
Nelle istruzioni alla compilazione del modello Sa – St è stato altresì precisato che la medesima conversione si verifica se il debitore non indica il valore Isee oppure indica un valore scaduto. Viene ora chiarito che anche in queste ipotesi la dinamica temporale degli adempimenti resta quella speciale prevista nella disciplina del saldo e stralcio, e non quella ordinaria della rottamazione-ter. Questo significa in concreto che anche nelle fattispecie indicate (Isee scaduto o omesso) il pagamento della prima rata, pari al 30%, deve avvenire entro novembre e non luglio 2019.
E sempre la legge di conversione del decreto semplificazioni ha previsto l’allineamento delle scadenze della definizione agevolata 2018 per le risorse Ue e per l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione a quelle della rottamazione-ter (18 rate in 5 anni).
Fonte “Il sole 24 ore”