Un’adesione di massa si profila nel regime forfettario da parte di persone fisiche che esercitano una attività di impresa o professionale.
Il regime è comodo e poco costoso tenuto conto che sul reddito determinato forfettariamente si applica l’imposta sostitutiva del 15%. Può anche essere applicata la percentuale del 5% nei casi in cui l’attività sia nuova, nel senso che chi la svolge non ha avuto la partita Iva nell’ultimo triennio, ovvero non prosegua l’attività già svolta come lavoratore dipendente o infine, se prosegue una attività mediante acquisto di azienda, questa deve avere avuto un ammontare di ricavi non superiore a 65.000 euro.
Inoltre, nel regime forfettario le operazioni non sono soggette a Iva e quindi se, da un lato, questa situazione genera un costo corrispondente all’Iva assolta sugli acquisti che non è detraibile, dall’altro, pone il forfettario in una situazione favorevole in quanto non fa pagare l’Iva al proprio cliente.
La manifestazione di Telefisco 2019 ha consentito di avere qualche punto fermo in questa fase iniziale relativamente alla possibilità di accesso al regime.
L’unico requisito di accesso è rimasto il limite di ricavi o compensi pari a euro 65.000, che deve essere verificato nel periodo di imposta precedente e quindi nel 2018. L’Agenzia ha confermato che, fatto salvo il rispetto dell’ammontare di ricavi, non ha alcuna rilevanza se il regime contabile adottato nel 2018 è frutto di una opzione. Infatti, l’Agenzia ha azzerato le opzioni in forza del principio contenuto nel Dpr 442/1997 che prevede che, in presenza di modifiche normative, il vincolo triennale previsto per le opzioni non opera. Quindi via libera a tutti.
Ci saranno anche i pensionati che svolgono una attività professionale di fine carriera che fino allo scorso anno non potevano essere forfettari, in quanto un requisito di accesso prevedeva che, in presenza di reddito di lavoro dipendente o pensione, l’importo annuo non fosse superiore a 30.000 euro.
Nel 2019, è prevista una causa di esclusione nel caso in cui il contribuente forfettario operi prevalentemente con il proprio datore di lavoro o con chi lo è stato nei due periodi di imposta precedenti. Anche in questo caso non conta cosa sia accaduto nel 2018 e, quindi, l’aspirante forfettario può anche aver operato esclusivamente per il proprio datore di lavoro o per chi lo è stato; l’importante è rispettare tale regola nel 2019 e cioè il forfettario deve operare prevalentemente per altri soggetti.
Occorre considerare anche l’altra nuova causa ostativa e cioè il possesso di partecipazioni in società di persone oppure essere coadiuvanti nell’impresa familiare, nonché possedere una partecipazione di controllo in società a responsabilità limitata la quale svolga un’attività riconducibile a quella del proprio socio che la controlla. Nelle risposte di Telefisco, l’Agenzia ha precisato che anche questa causa di esclusione deve cessare nell’anno precedente e quindi i contribuenti che vogliono aderire al regime forfettario nel 2019 dovevano essere liberi da queste partecipazioni al 1° gennaio di tale anno. L’eventuale acquisto di una partecipazione nel 2019 genera la decadenza dal regime dal 2020 ma se viene ceduta entro la fine di quest’anno non preclude il regime.
Fonte “Il sole 24 ore”