Il regime transitorio: invio entro lunedì 18, per evitare le sanzioni
Chi rimedia per il 16 marzo dovrà sopportare la penalità piena per l’Iva
Ultimissimi giorni per l’emissione delle fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019; il termine per emetterle senza incorrere in sanzioni è quello della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, che per i contribuenti mensili scade lunedì 18 febbraio.
L’articolo 21 del Dpr 633/1972, nella sua attuale versione, prevede l’emissione della fattura al momento di effettuazione dell’operazione, che coincide con la consegna per le cessioni di beni e con il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi. Il comma 1 dell’articolo 21 prevede, poi, che la fattura si ha per emessa all’atto della trasmissione al cessionario/committente (tramite lo Sdi); per le fatture immediate, la data della fattura coincide con quella di effettuazione dell’operazione, mentre per le fatture differite la data della fattura è quella di emissione/trasmissione.
Tuttavia, per il primo semestre 2019 (prorogato al 30 settembre per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente), il comma 6 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015, come modificato dall’articolo 10 del Dlgs 119/2018, ha previsto la non applicazione di sanzioni se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione. Dunque, considerato che il 16 febbraio (prorogato al 18 perché il 16 cade di sabato) scade il termine della liquidazione Iva di gennaio per i contribuenti mensili, entro questa data devono essere emesse le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di gennaio per non incorrere in sanzioni.
Nell’ipotesi in cui la fattura sia emessa e trasmessa successivamente alla scadenza della liquidazione periodica (quindi dopo il 18 febbraio), ma entro il termine della liquidazione successiva (quindi entro il 16 marzo), è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni dell’80%. La riduzione delle sanzioni non trova però applicazione con riferimento all’eventuale tardivo versamento dell’Iva.
Infatti, in occasione di Telefisco 2019, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che le sanzioni oggetto della riduzione prevista dal citato comma 6 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 sono, secondo la formulazione letterale della norma, quelle stabilite dall’articolo 6 Dlgs 471/1997. Pertanto, tra le sanzioni riconducibili a queste fattispecie non rientrano quelle relative all’omesso versamento dell’Iva da parte del cedente, che saranno applicate per intero, fermo restando il ravvedimento operoso.
Esemplificando, quindi:
un contribuente mensile che effettua un’operazione nel mese di gennaio 2019 e che trasmette la relativa fattura allo Sdi entro il termine della liquidazione del 18 febbraio non incorre in nessuna sanzione;
il contribuente che, invece, avendo effettuato l’operazione in gennaio, trasmette la fattura allo Sdi entro il 16 marzo (termine della liquidazione successiva) può beneficiare della sanzione ridotta dell’80% per la tardiva fatturazione, ma applicherà la sanzione piena (pari al 30%) per l’Iva che non ha versato correttamente il 18 febbraio; può scattare, inoltre, la sanzione per l’incompleta comunicazione delle liquidazioni Iva fissata da 500 a 2mila euro.
Per far confluire l’Iva che riguarda le fatture di gennaio nella liquidazione, relativamente alle fatture immediate la data della fattura coincide con quella di effettuazione dell’operazione e, pertanto, l’Iva di queste fatture ricade a debito nel mese di competenza; se la fattura è differita, come precisato dall’agenzia delle Entrate, la data della fattura è quella dell’emissione e trasmissione allo Sdi. Ne consegue che il programma gestionale, se la fattura contiene una data del mese di febbraio, deve riuscire a farla ricadere nella liquidazione di gennaio.
Le fatture di acquisto del mese di gennaio, ricevute entro il 15 di febbraio, devono essere registrate nel mese di ricevimento, ma l’Iva può essere portata in detrazione nel mese di effettuazione dell’operazione, dunque gennaio.
L’articolo 21 del Dpr 633/1972, nella sua attuale versione, prevede l’emissione della fattura al momento di effettuazione dell’operazione, che coincide con la consegna per le cessioni di beni e con il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi. Il comma 1 dell’articolo 21 prevede, poi, che la fattura si ha per emessa all’atto della trasmissione al cessionario/committente (tramite lo Sdi); per le fatture immediate, la data della fattura coincide con quella di effettuazione dell’operazione, mentre per le fatture differite la data della fattura è quella di emissione/trasmissione.
Tuttavia, per il primo semestre 2019 (prorogato al 30 settembre per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente), il comma 6 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015, come modificato dall’articolo 10 del Dlgs 119/2018, ha previsto la non applicazione di sanzioni se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione. Dunque, considerato che il 16 febbraio (prorogato al 18 perché il 16 cade di sabato) scade il termine della liquidazione Iva di gennaio per i contribuenti mensili, entro questa data devono essere emesse le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di gennaio per non incorrere in sanzioni.
Nell’ipotesi in cui la fattura sia emessa e trasmessa successivamente alla scadenza della liquidazione periodica (quindi dopo il 18 febbraio), ma entro il termine della liquidazione successiva (quindi entro il 16 marzo), è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni dell’80%. La riduzione delle sanzioni non trova però applicazione con riferimento all’eventuale tardivo versamento dell’Iva.
Infatti, in occasione di Telefisco 2019, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che le sanzioni oggetto della riduzione prevista dal citato comma 6 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 sono, secondo la formulazione letterale della norma, quelle stabilite dall’articolo 6 Dlgs 471/1997. Pertanto, tra le sanzioni riconducibili a queste fattispecie non rientrano quelle relative all’omesso versamento dell’Iva da parte del cedente, che saranno applicate per intero, fermo restando il ravvedimento operoso.
Esemplificando, quindi:
un contribuente mensile che effettua un’operazione nel mese di gennaio 2019 e che trasmette la relativa fattura allo Sdi entro il termine della liquidazione del 18 febbraio non incorre in nessuna sanzione;
il contribuente che, invece, avendo effettuato l’operazione in gennaio, trasmette la fattura allo Sdi entro il 16 marzo (termine della liquidazione successiva) può beneficiare della sanzione ridotta dell’80% per la tardiva fatturazione, ma applicherà la sanzione piena (pari al 30%) per l’Iva che non ha versato correttamente il 18 febbraio; può scattare, inoltre, la sanzione per l’incompleta comunicazione delle liquidazioni Iva fissata da 500 a 2mila euro.
Per far confluire l’Iva che riguarda le fatture di gennaio nella liquidazione, relativamente alle fatture immediate la data della fattura coincide con quella di effettuazione dell’operazione e, pertanto, l’Iva di queste fatture ricade a debito nel mese di competenza; se la fattura è differita, come precisato dall’agenzia delle Entrate, la data della fattura è quella dell’emissione e trasmissione allo Sdi. Ne consegue che il programma gestionale, se la fattura contiene una data del mese di febbraio, deve riuscire a farla ricadere nella liquidazione di gennaio.
Le fatture di acquisto del mese di gennaio, ricevute entro il 15 di febbraio, devono essere registrate nel mese di ricevimento, ma l’Iva può essere portata in detrazione nel mese di effettuazione dell’operazione, dunque gennaio.
Fonte “Il sole 24 ore”