Due pronunce della Corte contro la posizione espressa dalle Entrate
Per l’Agenzia le cartelle hanno natura «liquidatoria»
Le cartelle di pagamento emesse in base agli articoli 36-bis, Dpr 600/73, e 54-bis, Dpr 633/72, sono atti impositivi e pertanto le relative controversie possono essere definite in forza dell’articolo 16, legge 289/2002. La precisazione, contenuta in due recenti sentenze della Corte di cassazione (23269/2018 e 1158/2019) è di grande attualità, con riferimento alla definizione delle liti pendenti, di cui all’articolo 6 del Dl 119/2018. Sia il precedente del 2002, esaminato dalla Corte, che la disciplina vigente, infatti, sono imperniati sulla nozione di “atti impositivi”.
Secondo la tesi dell’agenzia delle Entrate, espressa nelle risposte a Telefisco 2019, le controversie in materia di avvisi bonari non possono essere definite, poiché hanno ad oggetto atti che hanno natura meramente liquidatoria. Il concetto è stato rafforzato dalle istruzioni alla compilazione del modello di istanza, recentemente approvate. Vi si afferma infatti che non possono essere condonate le liti relative, tra l’altro, a ruoli e cartelle di pagamento.
La Cassazione ha in proposito osservato che le cartelle emesse in sede di liquidazione delle dichiarazioni rappresentano il primo atto ricevuto dal contribuente, nel quale si manifesta la pretesa tributaria. Per questo motivo, le stesse sono impugnabili per vizi propri e dunque rientrano nella nozione di atti impositivi (sentenza 1158/2019).
Nel precedente del 2018 richiamato dalla pronuncia di quest’anno, l’argomentazione adottata dalla Corte è ancor meglio esplicitata. Anche in quel caso, la controversia riguardava una cartella ex articolo 54-bis del Dpr 633/72. Il merito della questione, tuttavia, atteneva al mancato riconoscimento dei crediti Iva rivenienti da dichiarazioni omesse negli anni precedenti. Nell’impugnare in origine la cartella, il contribuente aveva allegato la documentazione comprovante la spettanza del credito contestato. Nelle more del contenzioso, era stata presentata istanza di definizione, ai sensi dell’articolo 16, legge 289/2002. L’istanza era stata tuttavia rigettata dalle Entrate, in quanto per l’appunto la procedura non riguardava un atto impositivo. Il diniego di definizione veniva infine impugnato dal contribuente.
Il giudice di legittimità, nella sentenza 23269/2018, ha ribadito il seguente importante criterio di diritto: «è di per sé irrilevante la circostanza che la cartella contenga la liquidazione di imposte dichiarate e non versate, una volta che, da un lato, si tratta del primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa nei confronti della contribuente, e, dall’altro, quest’ultima ha instaurato una controversia effettiva, facendo valere, nell’impugnare la cartella, il proprio diritto alla emendabilità, in sede contenziosa, della dichiarazione».
Ne consegue che per stabilire la condonabilità delle cartelle occorre guardare non solo al contenuto delle stesse ma anche ai motivi di ricorso. Sotto il primo profilo è certo che se dalla liquidazione della dichiarazione emerge una rettifica dei dati dichiarati, la relativa controversia è definibile. Inoltre, in tutti i casi in cui il contribuente pone in discussione la stessa esistenza della pretesa impositiva deve ugualmente ammettersi la facoltà di definizione. Si pensi ad esempio all’ipotesi in cui si contesti la decadenza del potere del Fisco, seppure riferita ad un recupero di imposte dichiarate e non versate. O anche, come nei casi decisi dalla Cassazione, alla eventualità che il soggetto passivo in sede di impugnazione chieda di correggere i dati dichiarati. In proposito, vale ricordare come, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/98, il contribuente abbia sempre il diritto di far valere errori commessi a suo danno anche direttamente in sede giudiziale.
Le precisazioni dei giudici , che paiono consolidate nella lettura delle sentenze citate, ampliano dunque in modo significativo la sfera operativa della chiusura delle liti pendenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA “Il sole 24 ore”
Luigi Lovecchio
Secondo la tesi dell’agenzia delle Entrate, espressa nelle risposte a Telefisco 2019, le controversie in materia di avvisi bonari non possono essere definite, poiché hanno ad oggetto atti che hanno natura meramente liquidatoria. Il concetto è stato rafforzato dalle istruzioni alla compilazione del modello di istanza, recentemente approvate. Vi si afferma infatti che non possono essere condonate le liti relative, tra l’altro, a ruoli e cartelle di pagamento.
La Cassazione ha in proposito osservato che le cartelle emesse in sede di liquidazione delle dichiarazioni rappresentano il primo atto ricevuto dal contribuente, nel quale si manifesta la pretesa tributaria. Per questo motivo, le stesse sono impugnabili per vizi propri e dunque rientrano nella nozione di atti impositivi (sentenza 1158/2019).
Nel precedente del 2018 richiamato dalla pronuncia di quest’anno, l’argomentazione adottata dalla Corte è ancor meglio esplicitata. Anche in quel caso, la controversia riguardava una cartella ex articolo 54-bis del Dpr 633/72. Il merito della questione, tuttavia, atteneva al mancato riconoscimento dei crediti Iva rivenienti da dichiarazioni omesse negli anni precedenti. Nell’impugnare in origine la cartella, il contribuente aveva allegato la documentazione comprovante la spettanza del credito contestato. Nelle more del contenzioso, era stata presentata istanza di definizione, ai sensi dell’articolo 16, legge 289/2002. L’istanza era stata tuttavia rigettata dalle Entrate, in quanto per l’appunto la procedura non riguardava un atto impositivo. Il diniego di definizione veniva infine impugnato dal contribuente.
Il giudice di legittimità, nella sentenza 23269/2018, ha ribadito il seguente importante criterio di diritto: «è di per sé irrilevante la circostanza che la cartella contenga la liquidazione di imposte dichiarate e non versate, una volta che, da un lato, si tratta del primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa nei confronti della contribuente, e, dall’altro, quest’ultima ha instaurato una controversia effettiva, facendo valere, nell’impugnare la cartella, il proprio diritto alla emendabilità, in sede contenziosa, della dichiarazione».
Ne consegue che per stabilire la condonabilità delle cartelle occorre guardare non solo al contenuto delle stesse ma anche ai motivi di ricorso. Sotto il primo profilo è certo che se dalla liquidazione della dichiarazione emerge una rettifica dei dati dichiarati, la relativa controversia è definibile. Inoltre, in tutti i casi in cui il contribuente pone in discussione la stessa esistenza della pretesa impositiva deve ugualmente ammettersi la facoltà di definizione. Si pensi ad esempio all’ipotesi in cui si contesti la decadenza del potere del Fisco, seppure riferita ad un recupero di imposte dichiarate e non versate. O anche, come nei casi decisi dalla Cassazione, alla eventualità che il soggetto passivo in sede di impugnazione chieda di correggere i dati dichiarati. In proposito, vale ricordare come, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/98, il contribuente abbia sempre il diritto di far valere errori commessi a suo danno anche direttamente in sede giudiziale.
Le precisazioni dei giudici , che paiono consolidate nella lettura delle sentenze citate, ampliano dunque in modo significativo la sfera operativa della chiusura delle liti pendenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA “Il sole 24 ore”
Luigi Lovecchio