Dal 2019, i lavoratori autonomi possono svolgere attività di ricerca e sviluppo senza dover indicare in modo specifico il luogo di svolgimento fisico dell’incarico assegnato: elemento, quest’ultimo, divenuto irrilevante ai fini del calcolo del relativo credito d’imposta. Questa modifica rappresenta – unitamente alla riduzione della misura del beneficio fiscale (dal 50% al 25%) per i costi sostenuti per le consulenze a professionisti nello svolgimento di attività per R&D – la principale novità introdotta dalla legge 145/2018.
La modifica legislativa ha infatti introdotto, nell’articolo 3 del Dl 145/2013, il comma 6 della lettera a-bis), che ammette in modo autonomo e distinto – rispetto agli oneri per il personale con un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato – i costi per i lavoratori autonomi o comunque con un rapporto «diverso dal lavoro subordinato».
Questa individuazione autonoma dei lavoratori autonomi rispetto a quelli subordinati, muta completamente quanto in vigore fino al 31 dicembre 2018 per le modalità ed il luogo di svolgimento dell’attività di ricerca effettuata. Infatti, fino al 31 dicembre 2018 (e quindi anche per il calcolo da effettuarsi in vista delle chiusure di bilancio per questo esercizio), il costo del personale impiegato nell’attività di R&D era cumulativamente rappresentato (sia per i professionisti sia per i dipendenti) nella lettera a) del già citato comma 6, senza quindi alcuna distinzione. Questa miscellanea di rappresentazione aveva comportato la necessità di un intervento normativo complementare tramite il Dm 27 maggio 2015 dove all’articolo 4, comma 1, lettera a-2), si enunciava che i rapporti di collaborazione con il committente «compresi gli esercenti arti e professioni» per rientrare nell’ambito del costo del personale agevolabile, dovevano essere caratterizzati dallo svolgimento dell’attività solo all’interno delle strutture o laboratori del committente medesimo (ricerca intra muros). In caso contrario, invece, interveniva la circolare 5/E del 16 marzo 2016, laddove (paragrafo 2.2.1) si precisava che nel caso in cui il professionista avesse svolto l’attività in totale autonomia di mezzi e di organizzazione, il suo costo avrebbe dovuto essere annoverato nell’ambito della ricerca «extra muros».
Questa sottile ma importante differenza, ha avuto nel corso delle varie e numerose modifiche legislative importanti influssi sia a livello di calcolo del beneficio (50% o 25% di agevolazione del costo sostenuto a seconda degli anni) sia a livello di calcolo della media triennale di raffronto 2012-2014 (sulla base della diversa classificazione fra intra o extra muros). Queste difficoltà dal 2019 non sono più presenti a livello normo-pratico, avendo il legislatore provveduto a espungere il costo per lavoro autonomo impiegato nella ricerca dal costo del personale subordinato e sia perché il suddetto costo consulenziale rientra – nel nuovo comma 6-bis dell’articolo 3 del Dl 145/2013 – unitamente ai costi per la ricerca extra muros, nel plafond di oneri aventi un riconoscimento univoco al 25 per cento.
Fonte “Il sole 24 ore”