Introdotta una nuova chance agli inadempienti del 7 dicembre

Una delle maggiori criticità della normativa originariamente varata per la rottamazione ter era rappresentata dai rapporti con l’edizione precedente, la rottamazione bis (disciplinata dall’articolo 1 del decreto legge 148/17).
Mentre, infatti, i carichi inclusi nella prima rottamazione non perfezionata (il riferimento è l’articolo 6 del decreto legge 193/16) possono senz’altro essere ripresi nella nuova definizione secondo le regole generali, per quelli che sono oggetto della seconda versione della sanatoria era stata prevista una condizione di accesso.
Le disposizioni
della rottamazione bis

Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare le regole della rottamazione bis:
per i carichi affidati dopo il primo gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017, le rate massime erano cinque e scadevano nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019;
per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2016, occorreva distinguere a seconda che il debitore avesse o meno rate scadute a fine 2016, con riferimento a dilazioni in essere al 24 ottobre 2016 (ovvero la data di entrata in vigore del decreto legge 193/16).
Nella prima ipotesi (cioè l’esistenza di rate scadute), per accedere alla rottamazione bis occorreva pagare in una unica soluzione l’importo relativo entro la fine di luglio 2018. In caso di inadempienza, la rottamazione bis era preclusa. Una volta versato l’importo dovuto a fine luglio, l’ammontare della definizione agevolata doveva essere pagato in tre rate, in scadenza nei mesi di ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
Nella seconda ipotesi (cioè l’assenza di morosità pregresse) si pagava ugualmente in tre rate, alle medesime scadenze.
Il vincolo del 7 dicembre
I soggetti che avevano omesso di rispettare la scadenza di fine luglio, riferita alle morosità pregresse, potevano e possono tuttora accedere alla rottamazione ter, alle clausole ordinarie.
Per tutti gli altri debitori, invece, bisognava ottemperare alla condizione di ingresso, che era rappresentata dal versamento delle rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, entro e non oltre il 7 dicembre 2018.
Si trattava, da un lato, di una remissione in termini per i soggetti che non avevano rispettato puntualmente il calendario delle rate della rottamazione bis e, per altro verso, di una precisa causa ostativa all’accesso alla rottamazione ter.
E invero, in caso di inadempienza all’obbligo in scadenza al 7 dicembre, non solo si decadeva dalla rottamazione bis ma non si poteva neppure rientrare nella nuova definizione agevolata. Viceversa, i debitori che avevano rispettato quell’obbligo di pagamento hanno acquisito il diritto a vedersi includere, d’ufficio, il debito residuo nella rottamazione ter, con pagamento in 10 rate, diluite in cinque anni.
Il recupero
degli inadempienti

La legge 12/2019 di conversione del decreto semplificazioni ha recuperato i debitori inadempienti.
È stato infatti sancito che anche i soggetti che non hanno versato il dovuto entro il 7 dicembre, anche per un solo giorno di ritardo, possono presentare domanda di rottamazione ter.
In tale eventualità, tuttavia, il periodo di dilazione si riduce di due anni rispetto a quello ordinario. È infatti disposto che il pagamento debba avvenire in 10 rate di pari importo, scadenti nei mesi di luglio e novembre 2019, e successivamente nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021.
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Luigi Lovecchio