Cassazione Tributaria, ordinanza depositata il 28 febbraio 2019
Autore: Paola Mauro
È quanto emerge dall’ordinanza n. 5938/2019 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Il caso.Il contribuente ha impugnato il provvedimento di diniego sull’istanza di rimborso IVA, relativa a un credito esposto in dichiarazione per l’anno 2004 ai quadri “VL” ed “RX”.
Nel caso di specie è mancata la presentazione del modello VR e l’Agenzia delle Entrate ha contestato la decadenza, avendo il contribuente presentato domanda di rimborso per la prima volta oltre il termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione per il 2004.
Ebbene, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, interpellata dal contribuente, a differenza dell’Ufficio, ha ritenuto non applicabile il termine biennale ex art. 21 D.lgs. n. 546/1992 e tale conclusione è stata avallata dalla Commissione Tributaria Regionale per la Campania.
La C.T.R. ha, infatti, richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, una volta manifestata con la dichiarazione IVA la volontà di recuperare il credito, il diritto al rimborso non è più assoggettabile al termine biennale di decadenza, bensì a quello ordinario di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., pur in assenza di una ulteriore domanda preordinata a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.
A questo punto l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione, ma l’iniziativa non ha avuto successo.
Principio di diritto. I giudici della Sezione Tributaria della Suprema Corte, come già avvenuto in precedenti occasioni, hanno affermato che:
- «in tema di rimborsi dell’Iva, la compilazione del quadro Rx del modello di dichiarazione unica, nel campo attinente al credito di cui si chiede il rimborso, e legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso; tale manifestazione di volontà identifica, invero, ai sensi del dpr 633/72, articolo 38 bis, la domanda di rimborso fatta nella dichiarazione, e, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello Vr ai fini della determinazione dell’importo richiesto a rimborso nella dichiarazione Iva, sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dal decreto legislativo 546/92 articolo 21».
La sentenza impugnata ha correttamente applicato questo principio di diritto.
Ne è conseguito il rigetto del ricorso erariale, senza condanna dell’Ufficio alle spese, posto che il contribuente non ha svolto attività difensiva.