Bonus R&S circoscritto per i gruppi di imprese

Stretta sul bonus ricerca e sviluppo per i gruppi. La legge di Bilancio ha apportato numerose modifiche alla disciplina del credito d’imposta R&S, intervenendo sia sul meccanismo di calcolo del beneficio sia sugli obblighi documentali, ed introducendo restrizioni per la ricerca svolta nei gruppi.

In questo contesto, in continuità con il Dl 87/2018, è evidente l’intenzione di porre sotto la lente la ricerca infragruppo. Si è infatti assistito all’introduzione di una serie di misure atte, in taluni casi, a limitare l’entità del beneficio – come nel caso dell’inammissibilità delle spese per l’acquisto infragruppo di competenze tecniche e privative industriali – e in altri casi a disincentivare comportamenti elusivi.

In tema di ricerca infragruppo, tra le modifiche apportate dalla legge di Bilancio, suscita particolare interesse la nuova disciplina delle spese agevolabili relative alla cosiddetta ricerca «extra muros». Viene ora previsto che, tra le spese relative ai contratti di ricerca affidata a soggetti terzi, debbano escludersi i contratti con le imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. Da una prima lettura della norma, erano sorti non pochi timori che questa esclusione dovesse intendersi come un divieto assoluto di agevolazione dei costi di ricerca infragruppo. Tuttavia, dovrebbero ritenersi valide le puntualizzazioni della relazione illustrativa al Dm 27 maggio 2015, che aveva chiarito che le commesse affidate alle società del gruppo dovessero ritenersi escluse dalle spese per ricerca «extra muros», qualificandosi piuttosto ai fini dell’agevolazione nell’ambito della ricerca «intra muros».

L’esplicita esclusione dalla ricerca «extra muros» prevista dalla nuova norma non pare, quindi, produrre effetti diversi rispetto alla disciplina precedente, potendosi ritenere che la ricerca infragruppo rimanga, come in passato, ancora agevolabile secondo le regole già chiarite dalla circolare 5/E/2016. Questo è confermato dalla relazione illustrativa al Ddl Bilancio, che fa espressamente salva la regola della riqualificazione in ricerca «intra muros» dei contratti di ricerca stipulati con altre imprese dello stesso gruppo.

Al comma 72 della legge di Bilancio è inoltre presente una norma interpretativa secondo la quale, nell’ambito dell’attività di R&S eseguita da commissionari residenti per conto di imprese residenti in Ue, See o paesi white list (agevolabile ai sensi del comma 1-bis del Dl 145/2013), assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato. Questa previsione sembra voler colpire eventuali abusi in caso di localizzazione fittizia dell’attività R&S in capo ad una commissionaria italiana la quale, affidando a sua volta la ricerca a soggetti terzi al di fuori del territorio nazionale, possa configurarsi come mero «conduit».

L’attuale formulazione della norma, nello scoraggiare configurazioni elusive, pare tuttavia fin troppo penalizzante per le commissionarie italiane che, pur affidando in parte la ricerca a soggetti terzi, mantengono un ruolo significativo nello sviluppo dei progetti apportando know-how e competenze. A tal proposito, andrebbero meglio chiariti sia i risvolti applicativi che l’efficacia temporale della norma che, in quanto interpretativa, avrebbe in principio effetti retroattivi.

Fonte “Il sole 24 ore”