Possibilità ampliata ai reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione
La divergenza delle cause di non punibilità resta il nodo da sciogliere
È legittimo il patteggiamento della pena per i reati di dichiarazione infedele, omessa presentazione e occultamento di scritture contabili anche senza aver estinto il debito tributario. A enunciare questo innovativo principio di diritto è la Corte di cassazione, terza sezione penale con la sentenza 10800/2019
Un imprenditore era imputato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva e di occultamento di scritture contabili.
Il tribunale, previo consenso del Pm, lo ammetteva al patteggiamento. Avverso tale decisione la procura generale proponeva appello per Cassazione lamentando l’inosservanza dell’articolo 13 bis del decreto legislativo 74/2000, in base al quale l’applicazione della pena concordata in base all’articolo 444 del Codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo dopo l’estinzione dei debiti tributari con il pagamento delle sanzioni amministrative e degli interessi, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento.
Nella specie questa condizione non si era verificata, per cui il pubblico ministero non avrebbe dovuto prestare il proprio consenso al patteggiamento, fermo restando che il tribunale avrebbe dovuto, d’ufficio, verificare la ritualità della richiesta del rito alternativo
La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura affermando un innovativo principio di diritto.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto ribadito che la condizione per accedere al patteggiamento per i reati tributari è costituita dal preventivo e integrale pagamento del debito, delle sanzioni e degli interessi, nonché dal ravvedimento operoso. Tale regola generale, prevista dall’articolo 13-bis del Dlgs 74/2000, subisce tuttavia alcune eccezioni e, segnatamente, la possibilità comunque di usufruire della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito. Si tratta in particolare dei seguenti illeciti:
omesso versamento delle ritenute, dell’Iva e indebita compensazione di crediti di imposta spettanti, nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga entro l’apertura del dibattimento;
omessa presentazione della dichiarazione ovvero presentazione infedele se il debito tributario, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa sia avvenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, e tali adempimenti siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di controlli, attività di accertamento o procedimenti penali.
In passato la Cassazione (sentenza 38684/2018) aveva condivisibilmente ritenuto che per i reati di omesso versamento non valeva, ai fini del patteggiamento, la previsione dell’integrale pagamento del debito in quanto, ove fosse avvenuto, l’imputato conseguiva la non punibilità.
In sostanza se il contribuente avesse pagato il dovuto entro l’apertura del dibattimento non era più punibile e pertanto doveva dedursi che per accedere al patteggiamento il pagamento non fosse necessario. Ora i giudici, estendono tale principio anche ai delitti di omessa presentazione e dichiarazione infedele e quindi il pagamento dei tributi derivanti dalla commissione di tali reati, poiché fa conseguire la non punibilità, non può essere richiesto come condizione per il patteggiamento.
La pronuncia, da accogliere con favore, desta tuttavia qualche perplessità. La causa di non punibilità per i delitti di omessi versamenti e quelli dichiarativi non coincide. In sostanza mentre per i primi, estinguendo il debito precedentemente all’apertura del dibattimento, il contribuente consegue la non punibilità e quindi non ha senso subordinare il patteggiamento alla medesima condizione, per i reati dichiarativi sono necessari adempimenti antecedenti all’apertura del dibattimento (presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della successiva, mancata conoscenza dell’avvio di attività di controllo). Ne consegue che l’imputato può estinguere il debito ma non ottenere la non punibilità perché ad esempio ha pagato successivamente alla conoscenza dell’attività di controllo ma prima del dibattimento.
Per queste ragioni potrebbe ammettersi il patteggiamento solo a condizione del pagamento del debito, atteso che, a differenza degli omessi versamenti, tale adempimento non fa scattare automaticamente la non punibilità.
Infine la Cassazione ha chiarito che per i reati di occultamento e distruzione delle scritture contabili il patteggiamento deve essere accordato senza alcun pagamento del debito in quanto si tratta di illeciti che di per sé non determinano un debito di imposta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Antonio Iorio
Un imprenditore era imputato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva e di occultamento di scritture contabili.
Il tribunale, previo consenso del Pm, lo ammetteva al patteggiamento. Avverso tale decisione la procura generale proponeva appello per Cassazione lamentando l’inosservanza dell’articolo 13 bis del decreto legislativo 74/2000, in base al quale l’applicazione della pena concordata in base all’articolo 444 del Codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo dopo l’estinzione dei debiti tributari con il pagamento delle sanzioni amministrative e degli interessi, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento.
Nella specie questa condizione non si era verificata, per cui il pubblico ministero non avrebbe dovuto prestare il proprio consenso al patteggiamento, fermo restando che il tribunale avrebbe dovuto, d’ufficio, verificare la ritualità della richiesta del rito alternativo
La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura affermando un innovativo principio di diritto.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto ribadito che la condizione per accedere al patteggiamento per i reati tributari è costituita dal preventivo e integrale pagamento del debito, delle sanzioni e degli interessi, nonché dal ravvedimento operoso. Tale regola generale, prevista dall’articolo 13-bis del Dlgs 74/2000, subisce tuttavia alcune eccezioni e, segnatamente, la possibilità comunque di usufruire della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito. Si tratta in particolare dei seguenti illeciti:
omesso versamento delle ritenute, dell’Iva e indebita compensazione di crediti di imposta spettanti, nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga entro l’apertura del dibattimento;
omessa presentazione della dichiarazione ovvero presentazione infedele se il debito tributario, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa sia avvenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, e tali adempimenti siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di controlli, attività di accertamento o procedimenti penali.
In passato la Cassazione (sentenza 38684/2018) aveva condivisibilmente ritenuto che per i reati di omesso versamento non valeva, ai fini del patteggiamento, la previsione dell’integrale pagamento del debito in quanto, ove fosse avvenuto, l’imputato conseguiva la non punibilità.
In sostanza se il contribuente avesse pagato il dovuto entro l’apertura del dibattimento non era più punibile e pertanto doveva dedursi che per accedere al patteggiamento il pagamento non fosse necessario. Ora i giudici, estendono tale principio anche ai delitti di omessa presentazione e dichiarazione infedele e quindi il pagamento dei tributi derivanti dalla commissione di tali reati, poiché fa conseguire la non punibilità, non può essere richiesto come condizione per il patteggiamento.
La pronuncia, da accogliere con favore, desta tuttavia qualche perplessità. La causa di non punibilità per i delitti di omessi versamenti e quelli dichiarativi non coincide. In sostanza mentre per i primi, estinguendo il debito precedentemente all’apertura del dibattimento, il contribuente consegue la non punibilità e quindi non ha senso subordinare il patteggiamento alla medesima condizione, per i reati dichiarativi sono necessari adempimenti antecedenti all’apertura del dibattimento (presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della successiva, mancata conoscenza dell’avvio di attività di controllo). Ne consegue che l’imputato può estinguere il debito ma non ottenere la non punibilità perché ad esempio ha pagato successivamente alla conoscenza dell’attività di controllo ma prima del dibattimento.
Per queste ragioni potrebbe ammettersi il patteggiamento solo a condizione del pagamento del debito, atteso che, a differenza degli omessi versamenti, tale adempimento non fa scattare automaticamente la non punibilità.
Infine la Cassazione ha chiarito che per i reati di occultamento e distruzione delle scritture contabili il patteggiamento deve essere accordato senza alcun pagamento del debito in quanto si tratta di illeciti che di per sé non determinano un debito di imposta.
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Antonio Iorio