Errori formali, regolarizzazione entro il 2 marzo del 2020

Efficacia della sanatoria subordinata alla rimozione – anche se un po’ nebulosa – delle irregolarità o omissioni. Apertura anche alle violazioni commesse da sostituti d’imposta e intermediari abilitati. Sono alcuni degli aspetti più rilevanti contenuti nel provvedimento di ieri del direttore dell’agenzia delle Entrate (prot. 62274/2019) in attuazione della sanatoria delle irregolarità formali disciplinata dall’articolo 9 del Dl 119/2018.

Ambito applicativo

Le violazioni formali regolarizzabili sono quelle commesse fino al 24 ottobre 2018 da contribuenti, sostituti d’imposta, intermediari e chiunque sia tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti. Il provvedimento, quindi, apre anche alle violazioni commesse dagli intermediari telematici.

Il primo elemento fondamentale per accedere alla regolarizzazione è che, per la violazione formale, risulti competente l’agenzia delle Entrate all’irrogazione della sanzione. Il secondo è che la violazione non incida sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Il provvedimento precisa che l’omessa presentazione delle dichiarazioni (imposte sui redditi, Irap o Iva), anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta, non rientra nella sanatoria.

La rimozione dell’errore

Il secondo presupposto per accedere alla sanatoria è la rimozione delle irregolarità od omissioni commesse per ciascuno dei periodi d’imposta per i quali si effettua il versamento dei 200 euro. Su questo aspetto, molto delicato, il provvedimento disciplina diverse casistiche in modo non chiarissimo (punto 2.7). Il termine ordinario entro cui la rimozione degli errori deve essere effettuata è il 2 marzo 2020. Si prevede però che se il soggetto interessato non ha effettuato per un giustificato motivo (quale possa essere è ignoto) la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’Agenzia, che non può essere inferiore a 30 giorni. La rimozione va in ogni caso effettuata entro il 2 marzo 2020 in presenza di violazioni formali già constatate o per la quale sia stata irrogata la sanzione oppure comunque fatta presente (la violazione) all’interessato. È comunque chiaramente detto che l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. Quindi, in questo ginepraio si può dire che, la deadline per la rimozione dell’errore è il 2 marzo 2020. Che tutto ciò che è sanato entro tale data è attratto nella sanatoria (a condizione che siano versati i 200 euro). E che ci saranno casi in cui il soggetto che ha versato i 200 euro potrà far valere la sanatoria anche regolarizzando l’errore post-controllo nel termine che sarà fissato dall’Agenzia.

Il provvedimento stabilisce ulteriormente che la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avendo riguardo ai profili della violazione formale. Si evoca, a tale riguardo, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile ma potremmo aggiungere, anche gli errori e le omissioni relativi alle comunicazioni periodiche Iva poi assorbite dalla dichiarazione annuale Iva.

Il provvedimento dispone il divieto della compensazione, anche se non stabilito dalla norma. Infine, sorprendentemente, si prevede che il differimento di due anni dei termini di accertamento per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, stabilito dal comma 6 dell’articolo 9, riguarda i Pvc anche successivi al 24 ottobre 2018. Davvero criptica – oltreché indeterminata – anche tale previsione.

Fonte “Il sole 24 ore”