L’effetto della mancata emissione della nota di accredito nei termini
La posizione delle Entrate riguarda anche le procedure concorsuali
La mancata emissione della nota d’accredito “nei termini” mette a rischio il recupero dell’Iva anche in caso di procedura concorsuale o esecutiva. Queste sono le conseguenze desumibili dalla risposta 55/2019, allineata alle conclusioni della precedente risposta n. 113 del 2018 in materia di note di variazione nel concordato preventivo “in continuità”. Per evitare tali effetti, occorre dunque conoscere la data che, secondo il Fisco, attesta l’infruttuosità della procedura. È a partire da tale data, infatti, che si può operare la variazione in diminuzione, tenendo presente che, in base al vigente articolo 19, comma 1, Dpr 633/72, l’imposta è recuperabile, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto e alle condizioni del momento in cui è sorto. Solo per le rettifiche i cui presupposti si sono manifestati ante 1° gennaio 2017, il termine per il recupero del tributo è quello della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di nascita del diritto, come previsto dalla precedente versione dell’articolo 19 (circolare n. 1/E/2018).
Per il fallimento è necessario che sia decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto (circolare 77/E/2000) o, se non c’è riparto, quello per il reclamo al decreto di chiusura della procedura (risoluzione 195/E/2008). In caso di concordato preventivo, oltre alla sentenza che omologa la procedura, si deve considerare anche il momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti (circolare 8/E/2017 e risposta 113/2018). In vista della scadenza del 30 aprile, pertanto, occorre monitorare le procedure chiuse (nel senso precisato) nel 2018 e, se non si è già provveduto, è bene affrettarsi. L’emissione entro aprile della nota di variazione (elettronica) permette, infatti, previa registrazione in apposito sezionale, di esercitare la detrazione nella dichiarazione. Se questa è già stata presentata, pare possibile ricorrere alla dichiarazione correttiva nei termini, facendovi confluire il credito portato dalla nota in diminuzione nel frattempo emessa. Secondo le Entrate, invece, il recupero non sarà possibile dopo il 30 aprile, ricorrendo alla dichiarazione integrativa a favore.
Stante la regola “transitoria” per i casi in cui il presupposto della rettifica è maturato ante 1° gennaio 2017, sono recuperabili con il modello Iva 2019 anche i crediti d’imposta verso procedure concluse nel 2016, a condizione che la variazione (per la quale non opera il limite annuale dell’articolo 26, comma 3, Dpr 633/72) sia eseguita entro il prossimo 30 aprile. Soluzione che, invece, non pare ammessa per una procedura chiusa nel 2017, ove non sia stata emessa nota di credito entro aprile dell’anno scorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Pagina a cura di
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri
Per il fallimento è necessario che sia decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto (circolare 77/E/2000) o, se non c’è riparto, quello per il reclamo al decreto di chiusura della procedura (risoluzione 195/E/2008). In caso di concordato preventivo, oltre alla sentenza che omologa la procedura, si deve considerare anche il momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti (circolare 8/E/2017 e risposta 113/2018). In vista della scadenza del 30 aprile, pertanto, occorre monitorare le procedure chiuse (nel senso precisato) nel 2018 e, se non si è già provveduto, è bene affrettarsi. L’emissione entro aprile della nota di variazione (elettronica) permette, infatti, previa registrazione in apposito sezionale, di esercitare la detrazione nella dichiarazione. Se questa è già stata presentata, pare possibile ricorrere alla dichiarazione correttiva nei termini, facendovi confluire il credito portato dalla nota in diminuzione nel frattempo emessa. Secondo le Entrate, invece, il recupero non sarà possibile dopo il 30 aprile, ricorrendo alla dichiarazione integrativa a favore.
Stante la regola “transitoria” per i casi in cui il presupposto della rettifica è maturato ante 1° gennaio 2017, sono recuperabili con il modello Iva 2019 anche i crediti d’imposta verso procedure concluse nel 2016, a condizione che la variazione (per la quale non opera il limite annuale dell’articolo 26, comma 3, Dpr 633/72) sia eseguita entro il prossimo 30 aprile. Soluzione che, invece, non pare ammessa per una procedura chiusa nel 2017, ove non sia stata emessa nota di credito entro aprile dell’anno scorso.
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