Prestazioni sanitarie B2B con fattura elettronica

La conferma: i servizi B2C non sono documentabili attraverso l’e-fattura
Con la risposta ad interpello 78/2019 l’Agenzia conferma due principi: nessuna prestazione sanitaria B2C può essere documentata da e-fattura; le prestazioni sanitarie B2B vanno documentate con fattura elettronica.
Il quesito viene da un fisioterapista abilitato. Che tale attività rientri tra le professioni sanitarie è ormai indiscutibile, specie dopo che la legge di Bilancio 2019 ha previsto la sanatoria generalizzata dell’esercizio di professioni sanitarie minori ed ha abrogato l’articolo 1 legge 403/74, che disciplinava il massofisioterapista.
L’Agenzia, richiamando dettagliatamente le disposizioni vigenti, ha confermato che per il 2019:
le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non vanno mai fatturate elettronicamente via Sdi, a prescindere dal soggetto (persona fisica, società) che le eroga e dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. Questa interpretazione (come era stato già segnalato nella Guida facile alla Fattura elettronica del Sole 24 Ore del 24 gennaio) è l’unica rispettosa delle indicazioni del Garante della privacy nel provvedimento del 20 dicembre 2018 che impone: «In nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo Sdi concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria »;
qualora il professionista o la struttura sanitaria si avvalgano di terzi, che non fatturino direttamente all’utente, tali soggetti (fermi eventuali esoneri specifici), devono documentare il servizio B2B a mezzo fattura elettronica via Sdi.
L’Agenzia precisa infine che in ipotesi di divieto o esonero da fatturazione elettronica tramite Sdi, l’obbligo di documentazione fiscale può essere assolto in formato analogico, ma anche con fattura elettronica non-Sdi (ad es. il pdf via email). In tale ultimo caso però valgono le regole del Gdpr, per cui dovrà essere fatta molta attenzione al rispetto delle misure di sicurezza anche informatica a garanzia della privacy.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Marcello Tarabusi