La presenza di Stp o Sta nel capitale elude il divieto di partecipazioni multiple
Nulla osta alla presenza di soci di Stp in una associazione professionale
A uno studio professionale associato (o associazione professionale) possono partecipare solo professionisti persone fisiche: non una società tra professionisti (Stp) né un’altra associazione professionale. Lo si afferma in un parere espresso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (prot. PO 169/2018 del 18 marzo 2019).
L’argomentazione del Cndcec è argomentata inizia rilevando che chi è socio di una Stp non può essere socio di altra Stp: lo vieta l’articolo 10, comma 6, legge 183/2011, il quale prescrive che «la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti». Da ciò discenderebbero le seguenti considerazioni:
la norma contiene espressioni di carattere generale, non riferite cioè ai soci professionisti della Stp: quindi, essa dovrebbe riferire il divieto in essa contenuto sia ai soci professionisti che ai soci non professionisti;
se è vero che un socio di Stp non può partecipare ad altra Stp, allora, se una Stp fosse partecipata da altra Stp, i soci della Stp partecipante sarebbero “indirettamente” soci della Stp partecipata, con ciò di fatto eludendosi il divieto;
il socio di Stp può svolgere la professione anche in forma individuale (in quanto nessuna norma lo vieta);
il socio di Stp può partecipare a una associazione professionale (anche in questo caso perché non esistono norme che lo impediscano).
Ancora, la normativa applicabile alla professione forense (l’articolo 4, comma 2, della legge 247/2012 e il Dm 23/2016) espressamente consente, con espressioni evidentemente generalizzabili pure con riferimento ad altre professioni:
la possibilità di costituire studi professionali multidisciplinari composti prevalentemente da avvocati, in associazione con professionisti appartenenti ad altri Ordini professionali, quali individuati dal predetto decreto 23/2016;
la possibilità che un avvocato si associ in uno studio associato tra professionisti esercenti una professione diversa da quella forense.
Da tutto questo articolato panorama normativo discende, secondo il Cndcec (sia pure «prudenzialmente»), che il sistema non tollera altro che le associazioni professionali composte da professionisti persone fisiche e che pertanto non è ammesso che a una associazione professionale prenda parte una Stp o un’altra associazione professionale.
Altra recente notizia in materia è che l’Ordine degli avvocati di Milano (parere 24/19 del 12 marzo 2019) ha affermato che un avvocato che non sia socio di una Stp (la quale, a sua volta, non abbia la professione forense nel suo oggetto sociale) non può praticare l’avvocatura nell’ambito della società; e, ove vi assuma la carica di amministratore, non può ricevere deleghe gestionali. Ovviamente, una Stp senza l’attività forense nell’oggetto sociale e senza soci avvocati, ma con un avvocato nell’organo amministrativo, non può essere iscritta all’Ordine degli avvocati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Angelo Busani
L’argomentazione del Cndcec è argomentata inizia rilevando che chi è socio di una Stp non può essere socio di altra Stp: lo vieta l’articolo 10, comma 6, legge 183/2011, il quale prescrive che «la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti». Da ciò discenderebbero le seguenti considerazioni:
la norma contiene espressioni di carattere generale, non riferite cioè ai soci professionisti della Stp: quindi, essa dovrebbe riferire il divieto in essa contenuto sia ai soci professionisti che ai soci non professionisti;
se è vero che un socio di Stp non può partecipare ad altra Stp, allora, se una Stp fosse partecipata da altra Stp, i soci della Stp partecipante sarebbero “indirettamente” soci della Stp partecipata, con ciò di fatto eludendosi il divieto;
il socio di Stp può svolgere la professione anche in forma individuale (in quanto nessuna norma lo vieta);
il socio di Stp può partecipare a una associazione professionale (anche in questo caso perché non esistono norme che lo impediscano).
Ancora, la normativa applicabile alla professione forense (l’articolo 4, comma 2, della legge 247/2012 e il Dm 23/2016) espressamente consente, con espressioni evidentemente generalizzabili pure con riferimento ad altre professioni:
la possibilità di costituire studi professionali multidisciplinari composti prevalentemente da avvocati, in associazione con professionisti appartenenti ad altri Ordini professionali, quali individuati dal predetto decreto 23/2016;
la possibilità che un avvocato si associ in uno studio associato tra professionisti esercenti una professione diversa da quella forense.
Da tutto questo articolato panorama normativo discende, secondo il Cndcec (sia pure «prudenzialmente»), che il sistema non tollera altro che le associazioni professionali composte da professionisti persone fisiche e che pertanto non è ammesso che a una associazione professionale prenda parte una Stp o un’altra associazione professionale.
Altra recente notizia in materia è che l’Ordine degli avvocati di Milano (parere 24/19 del 12 marzo 2019) ha affermato che un avvocato che non sia socio di una Stp (la quale, a sua volta, non abbia la professione forense nel suo oggetto sociale) non può praticare l’avvocatura nell’ambito della società; e, ove vi assuma la carica di amministratore, non può ricevere deleghe gestionali. Ovviamente, una Stp senza l’attività forense nell’oggetto sociale e senza soci avvocati, ma con un avvocato nell’organo amministrativo, non può essere iscritta all’Ordine degli avvocati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Angelo Busani