er il calcolo del credito di imposta sulla ricerca e sviluppo, i costi per servizi rilevano nell’anno in cui sono sostenuti anche se capitalizzati e ammortizzati in esercizi successivi. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 86/2019 . I costi per prestazioni ultimate nel 2012-2014, pertanto, si considerano solo nel calcolo della media anche se l’ammortamento è stato avviato nel 2018. Viene inoltre precisato, correggendo sul punto la risposta 73/2019, che i costi sostenuti per acquisto di beni immateriali assumono rilevanza solo se i beni stessi sono utilizzati esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio.
La risposta n. 86/2019 prende in esame nuovamente un interpello a cui l’Agenzia aveva già fornito la risposta n. 73/2019. Si tratta di una società che ha sostenuto negli anni dal 2012 al 2017 costi di diversa natura riguardanti la realizzazione e registrazione di un brevetto industriale.
La società ha capitalizzato questi costi nelle immobilizzazioni in corso senza procedere al loro ammortamento. Nell’esercizio 2018, si è avviato l’ammortamento dato che in tale anno il brevetto è venuto a compimento. L’istante ritiene che i costi sostenuti in anni precedenti rilevino integralmente per il calcolo del credito per la ricerca e sviluppo nel 2018 e non vadano invece computati nella media.
L’Agenzia, ribadendo quanto già indicato nella risposta 73, sottolinea che i costi rilevano, per la determinazione del credito di imposta, nell’esercizio di competenza fiscale determinato ai sensi dell’articolo 109 del Tuir, a nulla rilevando la loro capitalizzazione. Per le prestazioni di servizi, in particolare, si assumerà l’anno di ultimazione della prestazione. Pertanto, i costi sostenuti nel 2012-2014, ancorché capitalizzati ed ammortizzati solo dal 2018, non generanno credito di imposta, ma si considereranno per la media.
Per quanto poi riguarda il contenuto dei costi, l’Agenzia, oltre a ribadire che i costi per il marchio e quelli per i materiali dei prototipi non rientrano nelle voci agevolate, precisa (correggendo la precedente risposta 73) che i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
Fonte “Il sole 24 ore”