5 Dicembre 2013
Il Consiglio Europeo dà la possibilità di aumentare il limite dell’esenzione Iva da 30.000 a 65.000 euro
Decisione precedente – Con la decisione n. 2010/688/UE del 15 ottobre 2010 il Consiglio dell’Unione Europea autorizzava l’Italia ad applicare il regime dei minimi, di cui all’articolo 1, comma 96 e seguenti, Legge 244/07, fino al 31 dicembre 2013. La decisione in questione consentiva al nostro Paese di mantenere quale soglia massima, per l’applicazione del regime, gli attuali 30.000 euro di fatturato. Ciò in deroga all’art. 285 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che fissa la soglia per l’esenzione a 5 mila euro (soglia derogata, comunque, da numerosi Paesi Ue, già autorizzati dal Consiglio ad adottare limiti ben più elevati).
Decisione del 2008 – Analogamente a quanto contenuto nella precedente decisione (n. 2008/737/Ce del 15 settembre 2008), lo stesso Consiglio aveva autorizzato l’Italia ad conservare la citata soglia di 30.000 euro al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali; aveva altresì disposto che l’autorizzazione scadeva alla data di entrata in vigore di norme comunitarie che fissassero una soglia comune di volume di affari al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall’IVA, o al più tardi, entro il 31 dicembre 2013.
Limite aumentato – Accogliendo le richieste dell’Italia, con la decisione di esecuzione 2013/678/Ue del 15 novembre scorso, il Consiglio ha autorizzato il mantenimento del regime speciale di esenzione dall’Iva fino al 31 dicembre 2016 e l’aumento a 65.000 euro del volume d’affari annuo per l’accesso al regime speciale stesso. Nelle motivazioni del provvedimento, il Consiglio osserva, tra l’altro, che l’importo richiesto dall’Italia è compatibile con la proposta di modifica della direttiva presentata dalla Commissione europea il 29 ottobre 2004 che, allo scopo di semplificare gli obblighi Iva, intende permettere agli Stati membri di fissare fino a 100.000 euro la soglia di volume d’affari annuo per l’accesso al regime speciale di esenzione dall’Iva delle piccole imprese.
Decorrenza – La decorrenza della nuova disposizione è stata fissata al 1° gennaio 2014 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2016, salvo che nel frattempo non intervenga una direttiva che, modificando gli importi dei massimali del volume di affari, stabilisca anche l’esenzione dall’Iva per i soggetti passivi rientranti nei nuovi parametri.
Recepimento – La palla ora passa al legislatore italiano. La nuova soglia permetterebbe di ampliare il numero dei contribuenti per i quali le attuali norme prevedono tutta una serie di semplificazioni e di riduzioni degli obblighi fiscali come l’esonero della registrazione e della tenuta delle scritture contabili, delle liquidazioni e dei versamenti periodici e dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, le agevolazioni possono estendersi alle imposte dirette e all’Irap, con la previsione di un’aliquota di vantaggio. In questo modo il regime dei minimi potrebbe essere ampliato.