In caso di avvicendamento dell’amministratore prima del fallimento l’eventuale reato di bancarotta documentale può emergere soltanto se viene provata l’immistione nella gestione del vecchio amministratore. Infatti soltanto il reato di bancarotta impropria resta proprio dell’amministratore che non può così, in ragione della qualifica ricoperta, rispondere anche della tenuta della contabilità per un periodo successivo alla dismissione della carica. A meno che non venga provato che abbia continuato ad ingerirsi nell’amministrazione della società, ovvero che, in qualche modo, abbia concorso al compimento delle condotte illecite poste in essere dal nuovo amministratore.
Fonte “Il sole 24 ore”
Cassazione sentenza 15988/2019