Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme per le quali ha però operato le ritenute d’acconto il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, perché la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 del Dpr 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.