La maggior parte dei controlli fiscali avviene attraverso l’esercizio dei poteri di accesso, ispezione e verifica presso la sede del contribuente, nonché mediante il cosiddetto «potere questionario», cioè la notifica al contribuente di questionari o inviti a comparire per esibire la documentazione utile al controllo nei suoi confronti. In ogni caso, comunque, si applicano le stesse preclusioni probatorie che si attivano automaticamente in caso di omessa tempestiva esibizione, da parte del contribuente, dei documenti richiesti dal Fisco.
Sia in caso di verifica presso il contribuente sia in ufficio, infatti, se i funzionari/militari operanti richiedono specificamente un documento, al contribuente che ne abbia interesse conviene esibirlo prontamente se non vuole rischiare di vedersi respinta la possibilità di utilizzarlo nella fase amministrativa e anche in quella successiva contenziosa.
Le norme
L’articolo 52 del Dpr 633/1972 (richiamato ai fini delle imposte dirette dall’articolo 33, comma 1, Dpr 600/1973) disciplina gli accessi, le ispezioni e le verifiche del Fisco. Al suo quinto comma è stabilito che i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa; per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture oppure la loro sottrazione al momento dell’ispezione.
Analogamente, l’articolo 32 Dpr 600/1973, che disciplina i poteri degli uffici, al quarto comma prevede che le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa; di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta (si veda per l’Iva l’articolo 51, comma 5, Dpr 633/1972 e per il Registro l’articolo 53-bis, Dpr 11/1986).
Solo richieste specifiche
In base a tali norme, quindi, sono necessarie due condizioni affinché i documenti richiesti dal Fisco e non esibiti dal contribuente diventino successivamente inutilizzabili:
una specifica richiesta da parte dei funzionari preposti, non potendosi includere generiche richieste documentali quali «tutta la documentazione utile al controllo», ovvero «ogni altro documento fiscale relativo al periodo d’imposta controllato» (Cassazione 7978/2014, 1344/2010);
l’avvertenza nella richiesta formale scritta delle conseguenze in caso di inadempimento, cioè che il documento non esibito tempestivamente non potrà più essere preso in considerazione.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il divieto ex articolo 32 di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti in via amministrativa va letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente enunciati dall’articolo 10 dello Statuto del contribuente, ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l’amministrazione finanziaria. Pertanto, non è solo il contribuente che deve collaborare, ma anche l’ufficio è tenuto a ispirare la propria condotta a questi principi (Cassazione 6792/2019, 8944 e 4001 del 2018, 27069/2016).
La negligenza può bastare
Se la Cassazione è pacifica sui punti sin qui illustrati, i giudici di legittimità sono invece spaccati sull’ambito di operatività delle preclusioni probatorie in oggetto.
Secondo le Sezioni unite e un cospicuo filone formatosi successivamente (si veda la scheda in pagina), l’inutilizzabilità della documentazione non prontamente esibita dal contribuente su richiesta dei verificatori si determina soltanto quando la mancata esibizione sia stata determinata da un’azione cosciente e volontaria del contribuente atta a impedire il controllo, ovvero quando, in sostanza, vi sia dolo.
Di tale impostazione ne è riprova un recente arresto con cui i giudici hanno stabilito che non possono ritenersi operanti le preclusioni probatorie, qualora l’omessa presentazione della documentazione richiesta dal Fisco sia dipesa dalla mancata consegna della stessa al contribuente da parte di un terzo che ne era in possesso (Cassazione 8645/2019).
Diversamente, in base a un altro orientamento di legittimità, altrettanto corposo, l’inutilizzabilità successiva della predetta documentazione richiesta dal Fisco e non esibita dal contribuente si verifica anche qualora l’omessa esibizione sia stata causata da negligenza, imprudenza o imperizia nella conservazione dei documenti.
Fonte “I sole 24 ore”