La tardiva presentazione del modello TR per la compensazione dei crediti Iva infrannuali legittima l’irrogazione della sanzione del 30%. Così ha deciso la Cassazione, con la sentenza 10872/2019, allineandosi alla prassi dell’agenzia delle Entrate.
L’articolo 38-bis, comma 2, del Dpr 633/1972 prevede la possibilità per il contribuente di richiedere, in presenza di determinati requisiti, la compensazione del credito IVA infrannuale ex articolo 17 del Dlgs 241/1997. In base all’articolo 8 del Dpr 542/1999 la richiesta deve avvenire presentando telematicamente il Modello Iva TR, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, termine prorogabile al primo giorno feriale successivo solo se cade di sabato o in un giorno festivo (sui termini per effettuare la compensazione si veda anche Ctp Bergamo, sentenza 402/1/17).
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 82/E del 2018, ha consentito l’integrazione/rettifica del modello Iva TR entro il 30 aprile di ogni anno, o comunque entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale, per modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l’eccedenza Iva non sia già stata rimborsata ovvero compensata (cfr. anche risoluzione 99/E del 2014); il ravvedimento operoso sarebbe invece precluso.
Nel caso oggetto della sentenza in commento, una Srl aveva presentato tardivamente il modello Iva TR e, quindi, si era vista irrogare dal Fisco la sanzione del 30% in base all’articolo 13 del Dlgs 471/1997.
A nulla sono valse le doglianze della società, per cui la predetta sanzione si applicherebbe soltanto in caso di tardivo od omesso versamento d’imposta, mentre nel caso di specie si trattava di compensazione di crediti Iva maturati nel trimestre precedente. La Cassazione ha stabilito che la presentazione del modello è richiesta della legge e la tardiva trasmissione produce gli effetti derivanti dalla inosservanza dei termini.
In particolare – secondo gli Ermellini – la tardiva presentazione del modello rende indebita la compensazione, la quale, a sua volta, comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale (nello stesso senso, Cassazione 16504/2016, 23755/2015).
Tali conclusioni, che di fatto avallano la prassi del Fisco, non sono condivise dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza di merito, atteso la tardiva presentazione del modello TR non comporta alcun pregiudizio all’attività di controllo, atteso che l’amministrazione finanziaria ben può rendersi conto dell’avvenuta compensazione dall’esame degli F24 presentati e, inoltre, una sanzione del 30% in molti casi potrebbe essere sproporzionata rispetto magari a un ritardo di qualche giorno, ragion per cui sarebbe invece da preferire l’applicazione della sanzione formale ex articolo 11 del Dlgs 471/1997 da 250 a 2mila euro (cfr. Ctp Milano, sentenza 280/18/2012; Ctr Lombardia, sentenza 7/22/2013).