Premi solo per i contribuenti con voti almeno pari all’8. Viene confermato anche nei fatti che più alto sarà il punteggio attribuito e maggiori saranno i premi accordabili ai contribuenti affidabili. Faranno il pieno (di premi) solo coloro che arriveranno (anche per adeguamento) al punteggio almeno pari a 9. Per costoro, infatti, potrebbe spettare l’intera batteria di benefici previsti dall’articolo 9 bis comma 11 (lettera da a ad f) del decreto legge 50/2017.
Cattive notizie invece per chi non raggiungerà almeno i livelli minimi di affidabilità fiscale individuati su valori minori o uguali a 6; questi ultimi potrebbero, infatti, finire nelle liste delle quali l’agenzia delle Entrate terrà conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Il provvedimento
È questo in sintesi il contenuto del provvedimento pubblicato nella tarda serata di ieri sul sito delle Entrate riguardante il regime premiale per i contribuenti soggetti agli Isa dal periodo d’imposta 2018, con il quale vengono stabiliti, oltre ai punteggi e ai relativi vantaggi premiali anche le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti per l’applicazione degli Isa.
Per completare il quadro però manca all’appello proprio il sistema applicativo per poter fare i conteggi e attribuire i voti ai contribuenti, sulla cui pubblicazione bisognerà, invece, ancora attendere fino ai primi giorni di giugno, motivo per cui si vocifera fin da ora di una presunta proroga dei termini di versamento delle imposte se non altro per i contribuenti soggetti agli Isa (si veda il Sole 24 Ore di ieri).
I premi
La posta in palio consiste nei premi annunciati per decreto. Si parte da quelli meno stuzzicanti, per i quali basta il raggiungimento dell’8 in “pagella fiscale” consistenti nell’esonero dal visto di conformità in caso di utilizzo dei crediti fiscali (20mila euro per il comparto imposte dirette, 50mila per l’Iva a cui si estende anche il rimborso dell’imposta) e con l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (articolo 43, comma 1, del Dpr 600/73 per imposte dirette, e articolo 57, comma 1, del Dpr 633/72 per l’Iva).
Per essere esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/73, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr 633/72) bisognerà invece aver guadagnato almeno il punteggio di 8,5.
Infine, per ambire ai premi più allettanti consistenti nell’esonero dall’applicazione della disciplina sulle società di comodo (anche per quelle in perdita sistemica) e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato) bisognerà raggiungere almeno un punteggio pari a 9.
In questa sede si ricorda che, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, sarà possibile per il contribuente indicare nella propria dichiarazione dei redditi anche ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili.
Tali maggiori compensi avranno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, come avveniva nel caso di adeguamento per gli studi di settore.
La novità sta però nel fatto che, ora, sarà il contribuente a decidere a che livello adeguarsi; con gli Isa, infatti, quest’ultimo non dovrà per forza inseguire il valore massimo (10) come avveniva per gli studi di settore (ricavo congruo), ma potrà assestarsi anche ad un valore intermedio (es. voto 7) .
Il codice tributo
Con risoluzione n.48/E, pubblicata ieri (clicca qui per consultarla ), l’agenzia delle Entrate ha inoltre ridenonominato il codice tributo «6494» per effettuare il versamento integrativo dell’Iva, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli Isa, i contribuenti possono infatti indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l’altro, un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva. Per effettuare tramite modello F24 il versamento integrativo dell’Iva dovuta in relazione all’adeguamento del volume d’affari, è dunque utilizzato il codice tributo «6494» già esistente.
Fonte “Il sole 24 ore”