Estromissione del fabbricato strumentale concessa anche all’erede dell’imprenditore purché continui l’attività del de cuius. In caso di donazione dell’impresa individuale, il donatario, che ha mantenuto i valori fiscali del donante, può procedere anch’esso all’estromissione dei predetti beni.
Con il ritorno della possibilità di estromettere i fabbricati strumentali per destinazione o per natura, da parte dell’imprenditore individuale, l’agenzia delle Entrate ha riepilogato il funzionamento dell’istituto attraverso la circolare 8/E del 10 aprile scorso, rinviando spesso a quanto già chiarito attraverso le proprie circolari 40/E/2002 e 26/E/2016.
Da un punto di vista soggettivo, vale la pena di sottolineare che sono coinvolti dalla norma i soli imprenditori individuali che risultino essere tali alla data del 31 ottobre 2018 e che conservino l’impresa alla data del 1° gennaio 2019. Come chiarito dalla richiamata e recente circolare dell’agenzia delle Entrate, nel caso in cui al 1° gennaio di quest’anno fosse stata persa la qualità di imprenditore individuale, visto che «è già venuto a verificarsi il presupposto per l’attribuzione alla sfera patrimoniale individuale dell’ex imprenditore degli immobili strumentali», viene fatto presente che si deve applicare la tassazione ordinaria sulle eventuali plusvalenze realizzate.
La norma sull’estromissione è invece applicabile, sempre dal punto di vista soggettivo, anche dall’erede dell’imprenditore individuale, venuto a mancare successivamente alla data del 31 ottobre 2018, purché l’erede stesso abbia proseguito l’attività del de cuius attraverso un’impresa individuale. Anche nel caso di donazione dell’impresa individuale, il donatario, che prosegue l’attività in forma individuale assumendo i valori fiscalmente rilevanti in capo al donante, può procedere con l’eventuale estromissione dei beni immobili oggetto della norma di favore.
Resta escluso, invece, dalla norma agevolativa in commento, l’imprenditore individuale che, in data anteriore al 1° gennaio 2019, risulta aver concesso in affitto o usufrutto l’unica azienda. In tale caso, infatti, egli perde la qualifica di imprenditore individuale e, pertanto, l’estromissione non risulta più essere applicabile.
Da un punto di vista oggettivo, i fabbricati che possono essere oggetto di estromissione, sono quelli individuati dall’articolo 43, comma 2, del Tuir, ossia quelli strumentali per natura o per destinazione.
Sempre in tema di fabbricati oggetto della norma in commento, quelli strumentali per natura affinché possano essere considerati «a carico» dell’impresa individuale, devono risultare annotati nell’inventario ovvero, in presenza di contabilità semplificata, all’interno del registro dei beni ammortizzabili. Per i fabbricati strumentali per destinazione è necessario, invece, effettuare una suddivisione: se essi sono stati acquistati a partire dal 1° gennaio 1992, devono risultare annotati sempre nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili, per la contabilità semplificata, mentre se sono stati acquistati prima di tale data non necessitano di alcuna iscrizione nell’inventario.
Da un punto di vista del funzionamento dell’estromissione agevolata, la norma stabilisce che essa può essere effettuata dal 1° gennaio al 31 maggio 2019. L’opzione è esercitata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni che vengono estromessi, nonché dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap dovuta, nella misura dell’8 per cento, sulla differenza tra il valore normale dell’immobile o il valore automatico, dato dalla rendita catastale moltiplicata per i coefficienti previsti dall’imposta di registro, e il suo costo fiscalmente riconosciuto.
Fonte “Il sole 24 ore”