Qualora la ritenuta sia stata operata, il sostituito non risponde mai dell’omesso versamento. La responsabilità solidale tra sostituito e sostituto, infatti, sussiste solo in caso di mancata esecuzione della ritenuta. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Lombardia con la sentenza 1926/1/2019 (presidente Chindemi, relatore Labruna). Così, con quest’ultima sentenza, pronunciata un giorno prima del deposito della sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite 10378/2019 , viene definitivamente superato il diverso orientamento giurisprudenziale che, fino a qualche tempo fa, riteneva legittima la richiesta da parte di numerosi uffici delle Entrate di restituzione delle ritenute subite (oltre a sanzioni e interessi) anche al sostituito in ragione del fatto che il sostituto, nonostante l’effettuazione, non le avesse poi versate all’Erario.
La pronuncia dei giudici lombardi trae origine proprio da un’iscrizione a ruolo e dalla conseguente notifica della cartella di pagamento a un percettore di reddito di lavoro autonomo in qualità di sostituito per l’omesso versamento di una ritenuta subita, ma non versata all’Erario dal sostituto.
Impugnato il ruolo, il sostituito ne eccepiva l’illegittimità per aver scomputato in dichiarazione le ritenute di fatto operate, come peraltro comprovato dalla apposita certificazione rilasciata dal sostituto. A seguito del giudizio favorevole sia dei giudici di primo che di secondo grado, l’agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione, sostenendo che il giudice regionale non si era pronunciato sulla sussistenza della responsabilità solidale tra sostituto e sostituito in forza dell’articolo 35 del Dpr 602/1973. . Ravvisando l’omessa pronuncia sulla sussistenza della predetta responsabilità solidale e sulla eventuale possibilità in capo al sostituito di rivalersi nei confronti del sostituto, la Cassazione accoglieva il ricorso dell’Agenzia, annullava la sentenza di secondo grado e rinviava ad altra sezione della Ctr Lombardia per il nuovo esame della questione.
Nel pronunciarsi sulla sentenza di primo grado, la prima sezione della Ctr ha respinto la tesi dell’agenzia delle Entrate, precisando che l’articolo 35 del Dpr 602/73 riguarda soltanto la fattispecie di duplice violazione ossia della omessa esecuzione della ritenuta e dell’omesso versamento. In particolare, secondo questa disposizione, il sostituito è coobbligato in solido con il sostituto soltanto quando quest’ultimo non abbia operato e versato le ritenute. Al contrario, qualora, come accaduto nel caso di specie, la ritenuta sia stata operata, il sostituito non può essere chiamato a rispondere dell’omesso versamento.
Secondo il collegio lombardo, infatti, il sostituito non è mai nelle condizioni di assicurare che il sostituto di imposta effettui regolarmente i relativi versamenti laddove, peraltro, nella certificazione che gli viene rilasciata in base all’articolo 4 del Dpr 322/98, il sostituto deve indicare le ritenute operate e non quelle che verserà. In verità, il controllo sull’effettivo versamento delle ritenute compete esclusivamente all’amministrazione finanziaria, unico titolare di tutti i poteri di accertamento di ogni adempimento.
Secondo il collegio lombardo, ritenere che il sostituito abbia un obbligo (non imposto dalla legge e, comunque, impraticabile) di verificare anche l’effettivo versamento della ritenuta da parte del sostituto sarebbe contrario ai princìpi costituzionali di ragionevolezza e di capacità contributiva, rispettivamente sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. In questo modo, infatti, a causa della impossibilità di verificare l’effettivo versamento, il sostituito sarebbe esposto al rischio di essere tassato due volte (oltrechè sanzionato) per una violazione commessa da un altro soggetto, nonostante la propria condotta assolutamente legittima di scomputo dal reddito imponibile di ritenute subite e non incassate.
Fonte “Il sole 24 ore”