Esoneri a tempo dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: con un avvio graduale, le cui tempistiche saranno individuate da decreti ministeriali, tutti i commercianti al minuto – e per tutte le attività a oggi escluse – finiranno per trasmettere le informazioni delle cessioni e delle prestazioni rese con cadenza giornaliera avvalendosi non solo di registratori o server telematici ma anche delle soluzioni tecnologiche che saranno appositamente individuate dalle Entrate.
Questa è la principale ragione della gradualità nell’avvio che, ad esempio, esclude al momento dalla trasmissione delle operazioni realizzate attraverso e-commerce, e cioè mediante uno dei canali di vendita maggiormente utilizzati dagli utenti.
Il primo termine di adeguamento
A ogni modo, con il Dm Economia del 10 maggio 2019 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 18 maggio è stato già fissato al 31 dicembre prossimo il primo termine di adeguamento e di avvio dell’obbligatorietà per una serie di operazioni quali quelle connesse o collegate alle escluse dalla certificazione nonché per quelle marginali, produttive cioè nel corso del 2018 di ricavi o compensi in misura non superiore all’1% del volume d’affari complessivo dell’operatore: tali esclusioni operano a prescindere dal volume d’affari realizzato nel corso del 2018 dall’operatore.
In particolare, la previsione delle operazioni marginali permette di spostare dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri anche per quei contribuenti il cui volume d’affari sia stato superiore a 400mila euro nel 2018. Si pensi al caso di un’impresa industriale del settore alimentare che oltre a fatturare le operazioni di cessione di beni prodotti, gestisce anche uno o più spacci aziendali. Senza la previsione, contenuta nel decreto, dell’estensione dell’esonero per le operazioni marginali, avrebbe dovuto installare un registratore telematico per trasmettere i corrispettivi percepiti dallo spaccio aziendale in quanto il parametro di riferimento sarebbe stato il volume d’affari complessivo. Al contrario, occorre ora verificare la percentuale di incidenza dei ricavi o compensi da corrispettivi rispetto al volume d’affari, al fine di escludere o meno l’obbligatoria trasmissione dal prossimo 1° luglio. In ogni caso tutte le operazioni ad oggi marginali costituiranno oggetto di invio telematico dal 1° gennaio 2020 in quanto la norma di esclusione vale solo sino al termine del 2019.
Distributori di carburante
Analoghe considerazioni valgono per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante: in questi casi l’esonero temporaneo sino al prossimo 31 dicembre riguarda la tipologia di beni ceduti, e cioè solamente le cessioni di beni diverse da quelle di vendita di benzina o gasolio, quando i relativi corrispettivi rispettino il criterio di marginalità: se quindi un impianto ha venduto nel 2018 beni diversi dai carburanti per importi superiori al margine, occorrerà dotarsi di registratore telematico e trasmettere le informazioni dal 1° luglio 2019 se il volume d’affari supera i 400mila euro. Gli esoneri sono quindi caratterizzati da una valenza temporale limitata in quanto il reale obiettivo è quello non solo di superare in via graduale il ricorso a scontrini e ricevute fiscali, e cioè a documenti fiscali sostitutivi della fattura, ma anche di garantire un patrimonio informativo completo e integrato alle Entrate attraverso l’implementazione telematica e la trasmissione esclusivamente in modalità digitale dei dati fiscalmente rilevanti.
Gli esoneri comprendono le operazioni già oggi escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con scontrino e ricevuta, le quali saranno progressivamente ricomprese nel perimetro oggettivo dell’obbligo. Inoltre sono escluse anche le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale.
Fonte “Il sole 24 ore”