L’introduzione della memorizzazione elettronica dei corrispettivi e della trasmissione dei relativi dati rappresenta una regola generale e sostituisce qualunque altra precedentemente in essere. Sono quindi escluse solo le operazioni per le quali, temporaneamente, il Dm del 10 maggio scorso stabilisce un esonero specifico.
Il nuovo obbligo decorre dal 1° gennaio 2020, eccetto per i soggetti con volume d’affari annuo superiore a 400mila euro, per i quali la partenza è anticipata al 1° luglio 2019, salvo proroghe dell’ultima ora. L’adempimento sostituisce la registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972 ), oltre che la certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale; la fattura dovrà però essere emessa se richiesta dal cliente.
Si deve considerare il volume d’affari complessivo del 2018 e, quindi, per chi ha iniziato l’attività nel 2019 l’obbligo scatta dal 2020 (risoluzione 47/E/2019 ). In assenza di specifiche istruzioni, si ritiene che chi ha iniziato l’attività nel 2018 debba verificare il superamento della soglia, senza effettuare alcun ragguaglio ad anno.
Con il Dm del 10 maggio sono stati previsti gli esoneri dai nuovi obblighi che, per espressa previsione, valgono solo in fase di prima applicazione. L’articolo 3 dispone infatti che, con successivi interventi, saranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, con ciò lasciando intendere che l’intenzione è quella di arrivare comunque a un obbligo generalizzato.
Per il momento, sono escluse le operazioni di commercio al minuto e assimilate per le quali, oltre all’esonero dall’obbligo di emissione della fattura (a meno che non sia richiesta dal cliente), l’articolo 2 del Dpr 696/1996 prevede la possibilità di non emettere nemmeno lo scontrino o la ricevuta fiscale (l’esonero compete anche per i servizi di duplicazione della patente di cui al Dm 13 febbraio 2015 e per quelli elettronici del Dm 27 ottobre 2015).
Fra le esclusioni dall’obbligo di certificazione, si rammenta il caso della cessione di giornali quotidiani e periodici (articolo 2, comma 2, lettera e) del Dpr 696/1996). Ne deriva che l’edicola (o, più in generale, il dettagliante) che effettua tali cessioni nei confronti di clienti privati o meno, non sarà tenuta ai nuovi obblighi telematici, restando ferme le regole attuali.
Salvo diverso orientamento da ufficializzare con urgenza, lo stesso ragionamento dovrebbe valere, per esempio, per gli editori che adottano il sistema della forfettizzazione della resa, con riferimento agli abbonamenti sottoscritti dai privati. Per questi soggetti, in effetti, è previsto l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura (che discende dell’articolo 1, comma 5, Dm 9 aprile 1993 e, nell’ipotesi specificata, anche dall’articolo 22 del decreto Iva) ma anche da quello di certificazione del corrispettivo mediante scontrino/ricevuta. Il Dpr 696/1996 (articolo 2, lettera oo) esonera infatti queste operazioni dall’obbligo in questione. Ecco quindi che anche per le cessioni qui in esame (dall’editore verso i privati) dovrebbe valere l’esonero dai corrispettivi telematici.
In base al Dm 10 maggio 2019 e fino a nuovo ordine, sono altresì esonerate dai corrispettivi “telematici”:
● le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualsiasi mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto (compresi quelli emessi da biglietterie automatiche) assolvono la funzione di certificazione fiscale;
● le operazioni effettuate a bordo di una nave, aereo o treno nel corso di un trasporto internazionale.
L’esonero vale, ma solo fino al 31 dicembre 2019, anche per le operazioni collegate e connesse a quelle di cui all’articolo 2 del Dpr 696/1996 e a quelle di trasporto sopra menzionate. Non risulta però definito il criterio di collegamento/connessione.
Inoltre, sembrerebbero costituire una categoria a sé, anche in base a quanto espresso nella relazione illustrativa, le operazioni ex articolo 22 del decreto Iva, se marginali rispetto a quelle già esonerate dai corrispettivi telematici ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 1 del Dm 10 maggio 2019 o a quelle soggette all’obbligo di fattura. La marginalità è fissata all’1% del volume d’affari dell’anno 2018.
Restano invece confermate le attuali regole settoriali per le vending machine e i distributori di carburante. In particolare, per questi ultimi, le cessioni diverse da quelle di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori sono oggi certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale. Tali operazioni potranno essere esentate dai nuovi obblighi telematici qualora marginali, ma solo fino al 31 dicembre 2019.
Fonte “Il sole 24 ore”