Scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente. Presenza di altri elementi di incongruenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli risultanti dalle certificazioni uniche. Presenza di situazioni di rischio a seguito di irregolarità fiscali rilevate negli anni precedenti. Sono gli input che guideranno le Entrate nei controlli preventivi sui rimborsi del 730/2019 prima di procedere alla loro erogazione. Controlli che verranno effettuati anche in cooperazione con l’Inps. A prevederlo è il provvedimento 207079/2019 pubblicato ieri dalle Entrate.
Quando scattano i controlli
La norma di riferimento è l’articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 175/2014, ossia il provvedimento che ha istituito la dichiarazione precompilata. In base a tale disposizione, el caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati dalle Entrate o determinano un rimborso di importo superiore a 4mila euro, l’Agenzia «può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine».
Incoerenze a prescindere dalla modalità di presentazione
I controlli preventivi scattano a prescindere da come il contribuente abbia trasmesso la dichiarazione (fai-da-te, tramite sostituto d’imposta o tramite Caf/intermediario abilitato). Il perimetro individuato ieri dalle Entrate non scende dal dettaglio ma definisce delle macro-situazioni di riferimento. Oltre agli scostamenti significativi rispetto a modelli di versamento, Cu e dichiarazioni precedente, ci sarà una sorta di rating o meglio un’analisi del rischio collegata a rregolarità fiscali rilevate negli anni precedenti.
La cooperazione con l’Inps
Tenuto conto che il provvedimento delle Entrate del 12 marzo 2019 prevede che l’Inps,mediante l’utilizzo di propri sistemi, riceva direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati i risultati contabili (modelli 730-4) relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, l’Agenzia ha stabilito ieri che l’effettuazione della verifica preventiva avviene con modalità di cooperazione con l’Inps.
Fonte “Il sole 24 ore”