Nei reati tributari è ammesso il sequestro preventivo anche se la commissione tributaria ha annullato con sentenza non definitiva la pretesa fiscale. Solo un provvedimento di sgravio, infatti, rappresentando la rinuncia al tributo dell’ente impositore, può giustificare l’annullamento della misura cautelare. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 28575 depositata ieri (scarica la sentenza qui ). Nella vicenda oggetto della pronuncia, il Tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal Gip nei confronti di una società e del relativo legale rappresentante per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (articolo 3 Dlgs 74/00). Avverso il predetto provvedimento, ricorreva in Cassazione l’indagato, lamentando che fossero state ignorate le sentenze della Ctp di annullamento della pretesa erariale. Sebbene, non definitive, in assenza di una somma da corrispondere non vi era alcuna ragione per il mantenimento della misura cautelare. I giudici di legittimità, respingendo sul punto il ricorso (ma accogliendolo per altre ragioni relative all’errata quantificazione del valore del profitto del reato) hanno innanzitutto rilevato la differenza, ai fini del sequestro, tra sgravio e giudizio tributario di annullamento (non definitivo). Lo sgravio è un provvedimento dell’ente impositore necessario per formalizzare la cancellazione della propria pretesa. Si tratta di un atto pubblico fidefacente ed è costitutivo dell’effetto di estinzione del debito erariale. La Cassazione ha precisato che il mantenimento del sequestro non avrebbe giustificazioni in presenza di sgravio: venendo meno la pretesa erariale, infatti, la misura cautelare sarebbe illegittima poiché sarebbe finalizzata alla confisca di un profitto in realtà inesistente (perché annullato dall’ente impositore). Diversamente, invece, le sentenze della commissione tributaria non sono automaticamente rilevanti processo penale.
Nella specie, sembrerebbe che l’Ufficio non avesse sgravato la pretesa a seguito del giudizio della Ctp e il giudice del Riesame, avesse adeguatamente motivato le ragioni per discostarsi dalla decisione tributaria confermando il provvedimento cautelare. Sebbene nella pronuncia non venga precisato, sembra potersi dedurre che sarebbe stato sufficiente per la revoca del vincolo che in conseguenza della sentenza tributaria, l’Ufficio come normalmente avviene, avesse proceduto allo sgravio
In altre parole non pare si faccia riferimento solo a una rinuncia definitiva della pretesa fiscale da parte dell’ente. In questi termini, infatti, si è espressa la Suprema corte con la sentenza 355/2019 che ha confermato un orientamento peraltro già espresso in precedenza (Cassazioni 19994/2017 e 39187/2015).
Nella specie, in presenza di annullamento della cartella da parte della commissione tributaria, con sentenza non definitiva e di relativo provvedimento di sgravio dell’Ufficio è stata affermata l’illegittimità del sequestro preventivo e del suo mantenimento. Va da sé che se, al contrario, la sentenza della Cassazione di ieri venga interpretata nel senso che solo lo “sgravio” definitivo sia idoneo a “neutralizzare” il sequestro, si sarebbe di fronte ad un significativo cambio di orientamento meritevole forse di un intervento delle Sezioni unite.
Fonte “Il sole 24 ore”