Via libera fino al 31 ottobre 2019 all’adesione «a regime» al servizio di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», emesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio. Il servizio, che sarà «a regime» dal 1° novembre 2019, ha subito delle modifiche a seguito delle indicazioni del Garante privacy del 16 novembre 2018, il quale ha richiesto un’apposita adesione allo stesso, attraverso un consenso espresso a uno specifico «accordo di adesione al servizio».
Per i consumatori finali, infatti, le fatture elettroniche ricevute non sono state visibili in Fisconline fino allo scorso 1° luglio e da questa data in poi, lo sono solo previa adesione da effettuare nel link «Le tue fatture» all’interno di Fisconline.
Per i soggetti Iva, invece, tutti i dati delle e-fatture emesse o ricevute sono già consultabili nel proprio Fisconline o Entratel (anche prima del 1° luglio 2019), senza alcuna adesione a questo servizio. Anche gli intermediari abilitati possono consultare le fatture dei propri clienti, previa delega al servizio, presentata alle Entrate con il modulo di delega approvato con il provvedimento del 5 novembre 2018 ovvero fino al 4 gennaio 2019 con quello del provvedimento del 13 giugno 2018. Ma non sarà sempre così, se entro il 31 ottobre 2019 non si effettuerà l’apposita adesione «a regime» a questo servizio.
Modalità di adesione
Per i soggetti Iva, l’adesione «a regime» al servizio è possibile solo dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2019, attraverso un’apposita spunta di adesione all’interno del proprio Fisconline o Entratel (link «Home consultazione» e «Fatture elettroniche e altri dati Iva») ovvero con l’intervento di un intermediario delegato a questo servizio con il modulo di delega approvato con il provvedimento del 5 novembre 2018 (non con quello precedente).
Periodo transitorio
Se l’adesione avverrà prima del 1° novembre 2019, il contribuente potrà consultare, in modo completo, dal sito delle Entrate, la «totalità dei file delle fatture emesse/ricevute» anche prima della data di adesione, cioè nel periodo transitorio dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019. La mancata adesione comporterà la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio, entro il 31 dicembre 2019. Se l’adesione verrà effettuata dal 1° novembre 2019, infine, si applicheranno le regole a regime, quindi, si potranno visualizzare i dati completi delle fatture emesse/ricevute solo dopo la data di adesione.
Conseguenze dell’adesione
L’adesione al servizio comporta conseguenze differenti, che dipendono dai soggetti che vi aderiscono:
1) se aderirà almeno una delle parti, il cedente/prestatore o il cessionario/committente (anche tramite un intermediario), l’Agenzia memorizzerà «tutti» i dati delle e-fatture e li renderà disponibili solo a chi ha aderito, fino a 60 giorni successivi al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdi. La parte che non aderirà, invece, potrà consultare (anche tramite intermediari), fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, solo i «dati fiscali della fattura» del punto 1.2 del provvedimento del 30 aprile 2018, cioè quelli fiscalmente rilevanti dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, ad esclusione, tra l’altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (comma 2, lettera g);
2) se tutte e due le parti coinvolte non aderiranno al servizio, l’Agenzia, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancellerà i file delle e-fatture e memorizzerà solo i «dati fiscali della fattura».
Possibili svantaggi
Con l’adesione al servizio di consultazione, però, le Entrate e la Guardia di Finanza potranno «utilizzare i dati dei file» delle fatture e delle note di variazione per le «attività di controllo», degli articoli 51 del Dpr 633/1972 e 32 del Dpr 600/1973, con le modalità di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2016. Questa modalità di acquisizione dei dati, attraverso i file memorizzati, previa adesione del contribuente, presso l’Agenzia, verrà effettuata arrecando «la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente» (punto 10.3, provvedimento 30 aprile 2018).
Quindi, non si dovranno ricercare i suddetti documenti Iva, al fine della loro esibizione fisica l’Ufficio. Il richiamo effettuato all’articolo 12 dello Statuto, rafforza la regola che impone i controllori, quando iniziano una verifica, di informare il contribuente delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda (articolo 12, comma 2). In ogni caso, l’agenzia delle Entrate dovrà chiarire se chi aderirà al servizio avrà maggiori o uguali rischi di essere controllato rispetto a chi non vi aderirà.
Fonte “Il sole 24 ore”