Maggiore deducibilità, graduata nel tempo ma con “punto d’arrivo” al 100%, nuovo termine di presentazione della dichiarazione e una interpretazione autentica di favore per le società agricole. E, per la Tasi, esenzione per gli immobili merce (ma solo dal 2022). Il decreto crescita (Dl 34/2019 ), dopo la conversione da parte della legge 58 presenta aspetti di indubbio interesse per le imprese, sul fronte della fiscalità immobiliare. In alcuni casi con possibili effetti già sul versamento degli acconti.
Imu deducibile al 50% nel 2019
L’articolo 3 del decreto amplia la deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’Imu versata sugli immobili strumentali. Dal 2014 al 2018, era prevista in misura pari al 20% dell’importo versato (prima era integralmente indeducibile, come a suo tempo accadeva per l’Ici). Già la legge di Bilancio 2019 (comma 12 della legge 145/2018) aveva previsto un incremento del beneficio al 40% per quest’anno. Ora, il testo finale del decreto crescita prevede la seguente deduzione graduata:
50% per il periodo d’imposta 2019;
60% per i periodi 2020 e 2021;
70% per il 2022;
100% dal 2023 (questa è la novità introdotta in sede di conversione).
Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre far riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello sopra indicato. L’incremento è forse legato anche alla volontà di “sminare” il giudizio di costituzionalità incardinato dalla Ctp di Parma (ordinanza n. 271 del 5 luglio 2018).
La norma interessa gli immobili strumentali (concetto definito dall’articolo 43, comma 2, Tuir ), esclusi:
quelli a uso promiscuo;
gli “immobili merce”;
gli immobili qualificati come “patrimonio” (articolo 90 del Tuir).
Poiché la disposizione si riferisce agli «immobili» e non semplicemente ai «fabbricati», dovrebbero rientrarvi anche le aree, ma solo a condizione che possano qualificarsi quali beni strumentali.
Per i professionisti, ai fini Irpef si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività.
Il criterio di deduzione
La deduzione avviene secondo il criterio misto “cassa-competenza” di cui alla circolare 10/E/2014 (risposta 8.2; vi veda anche il grafico). Quindi l’Imu relativa al 2018 versata in ritardo quest’anno è deducibile ancora al 20 per cento. La circolare non è però chiara per i soggetti (come i professionisti e le imprese in contabilità semplificata) che operano in regime di “cassa pura”: si potrebbe comprendere che, premessa l’indeducibilità del tributo sino al 2013, dal 2014 vada applicata la quota di deducibilità dell’anno di versamento (e non quello di competenza), per quanto possa essere premiante per chi versa in ritardo.
L’incremento al 50% della deducibilità 2019 può essere già considerato per chi calcola gli acconti Ires/Irpef con il metodo previsionale, per quanto le imprese si accostino a tale metodo di calcolo soprattutto a novembre.
L’intervento del legislatore appare comunque parziale, perché mantiene l’integrale indeducibilità dell’imposta locale ai fini Irap, disposta dal comma 1 dell’articolo 14 del Dl 23/2011, mentre la Tasi si deduce integralmente sia ai fini delle imposte dirette che Irap (nel regime “del bilancio”).
Beni merce, dichiarazione Imu
e società agricole
Per la Tasi, l’articolo 7-bis del decreto convertito introduce (con decorrenza 2022) l’esenzione dal tributo per «i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». Oggi, per questi immobili (già esenti dall’Imu ed “identificati” dalle risoluzioni 11/2013 e 9/DF/2015) è prevista un’aliquota ridotta all’1 per mille, che i Comuni possono elevare sino al 2,5 per mille o ridurre fino all’azzeramento.
Riguarda entrambi i tributi locali, invece, lo slittamento (a norma dell’articolo 3-ter del decreto) del termine di presentazione della dichiarazione, dal 30 giugno al 31 dicembre. Dichiarazione necessaria, tra l’altro, per i beni merce, gli alloggi sociali e gli immobili destinati alla ricerca scientifica.
Infine, ponendo fine a un contrasto giurisprudenziale, l’articolo 16 ter prevede, in via interpretativa, che le agevolazioni Imu riservate al mondo agricolo si applichino anche alle società di persone e di capitali laddove in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (si veda Il Sole 24 Ore del 25 giugno scorso).
Fonte “Il sole 24 ore”