L’art. 6, D.Lgs. 24.9.2015, n. 159 ha modificato l’art. 1, L. 11.10.1995, n. 423, prevedendo che la sospensione sia disposta dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d’imposta. A tal fine non è più necessario, come richiesto nella previgente disposizione, che il contribuente paghi l’imposta dovuta, essendo sufficiente che dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente. Il decreto prevede, altresì, che i termini di prescrizione e decadenza per l’irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione siano sospesi sino al 31.12 dell’anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il procedimento penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti. Nel caso in cui il procedimento nei confronti del professionista si concluda con un’assoluzione, l’Ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente (non è più prevista, come nella previgente disposizione, la maggiorazione del 50% delle sanzioni).